Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17157 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 21/07/2010), n.17157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri
1, presso l’avv. Antonio Troiani, rappresentato e difeso dall’avv.
Barbieri Patrizia, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PIACENZA, in persona
del Prefetto pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Piacenza in data 27
febbraio 2008 nel procedimento iscritto al n. 142/2007 vol.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 giugno 2009 dal relatore, Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. Russo Rosario G., che nulla ha osservato.
LA CORTE:
Fatto
RITENUTO
che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
con decreto depositato il 27 febbraio 2008 il Giudice di pace di Piacenza ha rigettato il ricorso proposto da E.S. avverso il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Piacenza il 17 ottobre 2007; avverso tale decreto l’ E. ha proposto, con atto notificato il 19 giugno 2008, ricorso per cassazione sulla base di due motivi, a cui ha resistito con controricorso la Prefettura intimata, la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, tardivamente notificato, avendo il ricorrente già notificato in data 2 aprile 1008 altro ricorso, poi oggetto di rinuncia, avverso il medesimo provvedimento di espulsione;
con memoria depositata il 23 giugno 2009 il ricorrente ha dedotto che la Questura di Piacenza gli ha rilasciato il permesso di soggiorno, revocando il decreto di espulsione già impugnato, e che di conseguenza è cessata la materia del contendere;
il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente notificato;
risulta infatti dalla documentazione in atti che l’ E. ha già proposto contro il decreto di espulsione qui impugnato altro ricorso per cassazione notificato il 2 aprile 2008 e successivamente fatto oggetto di rinuncia e che il presente ricorso è stato notificato il 19 giugno 2008, decorso il termine di sessanta giorni dalla precedente notifica;
osserva al riguardo il collegio che, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purchè l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la consumazione del potere d’impugnazione; tuttavia, in relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. 2009/5053);
attesi l’inammissibilità del ricorso e il conseguente passaggio in giudicato del decreto impugnato, resta assorbita ogni questione sulla cessazione della materia del contendere dedotta dal ricorrente e rimasta comunque sfornita di riscontro probatorio;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010