Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17157 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 21/07/2010), n.17157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri

1, presso l’avv. Antonio Troiani, rappresentato e difeso dall’avv.

Barbieri Patrizia, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PIACENZA, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Piacenza in data 27

febbraio 2008 nel procedimento iscritto al n. 142/2007 vol.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2009 dal relatore, Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. Russo Rosario G., che nulla ha osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RITENUTO

che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

con decreto depositato il 27 febbraio 2008 il Giudice di pace di Piacenza ha rigettato il ricorso proposto da E.S. avverso il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Piacenza il 17 ottobre 2007; avverso tale decreto l’ E. ha proposto, con atto notificato il 19 giugno 2008, ricorso per cassazione sulla base di due motivi, a cui ha resistito con controricorso la Prefettura intimata, la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, tardivamente notificato, avendo il ricorrente già notificato in data 2 aprile 1008 altro ricorso, poi oggetto di rinuncia, avverso il medesimo provvedimento di espulsione;

con memoria depositata il 23 giugno 2009 il ricorrente ha dedotto che la Questura di Piacenza gli ha rilasciato il permesso di soggiorno, revocando il decreto di espulsione già impugnato, e che di conseguenza è cessata la materia del contendere;

il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente notificato;

risulta infatti dalla documentazione in atti che l’ E. ha già proposto contro il decreto di espulsione qui impugnato altro ricorso per cassazione notificato il 2 aprile 2008 e successivamente fatto oggetto di rinuncia e che il presente ricorso è stato notificato il 19 giugno 2008, decorso il termine di sessanta giorni dalla precedente notifica;

osserva al riguardo il collegio che, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purchè l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la consumazione del potere d’impugnazione; tuttavia, in relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. 2009/5053);

attesi l’inammissibilità del ricorso e il conseguente passaggio in giudicato del decreto impugnato, resta assorbita ogni questione sulla cessazione della materia del contendere dedotta dal ricorrente e rimasta comunque sfornita di riscontro probatorio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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