Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17157 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9152/2019 proposto da:

T.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Antonio

Angelelli, in virtù di mandato in calce del ricorso per cassazione,

presso il cui studio in Roma, via Alberico II; n. 4, ha eletto

domicilio.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di ROMA n. 430/2019,

pubblicata in data 22 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello presentato da T.B., nato il (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 12 luglio 2017 con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva raccontato di avere lasciato il Senegal perchè, mentre effettuava una corsa nello svolgimento della sua attività di tassista e si era fermato a fare benzina, la sua auto aveva preso fuoco accidentalmente; che egli ignorava se nell’evento avesse perso la vita qualcuno delle persone che trasportava; che temendo di essere arrestato era fuggito lasciando in patria moglie e figli.

3. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale in tutte le sue tre forme, ritenendo non credibili e contraddittorie le dichiarazioni del richiedente asilo, che non ricorreva alcuna ipotesi considerata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e che il richiedente non rientrava fra le categorie di soggetti vulnerabili ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 19.

4. La Corte territoriale, dopo avere ritenuto non necessaria l’audizione dell’appellante, ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che aveva ritenuto non credibili e contraddittorie le dichiarazioni rese dal richiedente; non ha ravvisato la sussistenza di danni gravi e specificamente una minaccia grave alla vita o alla persona, nè una situazione di conflitto armato generalizzato e ha poi evidenziato che non vi era una situazione legittimante la protezione umanitaria e che la stessa non poteva essere ravvisabile sulla base delle condizioni di salute del richiedente (ritenendo irrilevante la presenza di una modesta cicatrice conseguente a una ferita subita durante la permanenza in Libia) e lo svolgimento di corsi e attività formative e lavorative.

5. T.B. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a quattro motivi.

6. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27: il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata applicazione da parte della Corte di appello del principio dell’onere probatorio attenuato e del ruolo attivo del Giudicante nell’esame della domanda di protezione internazionale e la mancata indagine sulla realtà del Paese di provenienza.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Alla luce di quanto sopra è evidente che il dovere del Giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente, anche se non suffragato da prove, richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e).

La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia inverosimile, anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925).

Va, al riguardo, precisato che il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va sostenuto con riferimento al racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); mentre il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016).

1.3 Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto il racconto del richiedente poco circostanziato e inverosimile e ha, inoltre, affermato che il timore di subire conseguenze era assolutamente soggettivo e privo di riscontri e che non era ipotizzabile un rischio effettivo per il richiedente asilo di subire una detenzione in carcere per l’evento narrato.

Ne consegue che la Corte territoriale non ha violato gli enunciati principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non erano credibili e che non costituivano un ostacolo al rimpatrio nè integravano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, perchè la Corte di appello non aveva riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino senegalese derivante dalla situazione di grave instabilità politica, economica e sociale e dal mandato rispetto delle libertà democratiche e dei diritti civili.

2.1 Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello affermato infatti, in contrario segno, che nel Senegal e in particolare nella regione di (OMISSIS) di provenienza dell’appellante ci si trovi in presenza di una condizione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale, richiamando i più diffusi siti internet (pag. 5 del provvedimento impugnato).

L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto la Corte di merito ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche per il profilo di cui alla lettera c).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 3 e 8 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, perchè la Corte di appello non aveva considerato la particolare vulnerabilità provata con la certificazione medica e con la comparazione tra la vita attuale e quella in Senegal.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 E’ utile, invero, premettere che, come ribadito anche di recente da questa Corte, la protezione umanitaria – secondo i parametri normativi stabiliti dal T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 – è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

A tal fine, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio e non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con specifico riferimento, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Ne consegue che la questione dell’integrazione non si pone a fronte dell’accertata insussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità, giacchè la valorizzazione del parametro dell’inserimento sociale in tanto ha ragione di operare in quanto si dibatta del rischio, da parte del richiedente asilo, di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a compromettere in modo serio la sfera dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass., 28 febbraio 2019, n. 6035).

3.3 Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, oltre che della protezione internazionale e sussidiaria, anche della invocata protezione umanitaria, considerando che il ricorrente non aveva indicato oggettive e gravi situazioni personali che non permettevano l’allontanamento dal territorio nazionale, evidenziando, sia pure in modo stringato, ma non apodittico (pag. 6), che era irrilevante la presenza di una modesta cicatrice conseguente a una ferita subita durante la permanenza in Libia e che la documentazione prodotta su corsi ed attività formative di vario genere, non dimostrava l’avvenuta integrazione del T. nel nostro Paese.

3.4 Anche con riguardo al mancato esame della situazione del paese di transito il motivo è inammissibile per difetto di specificità, difettando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione dovesse estendersi anche alla condizione di tale Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676).

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge e in particolare dell’art. 10 Cost., perchè era stato rifiutato lo status di rifugiato a un soggetto a cui non erano garantite le libertà democratiche tutelate dalla Costituzione italiana.

4.1 Il motivo è infondato.

Come reiteratamente affermato da questa Corte il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con il conseguente corollario che vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass., 19 aprile 2019, n. 11110).

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente soccombente deve essere condannato a rifondere le spese di lite al controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre oneri accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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