Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17157 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Ginfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO LEGALE CENTRALE

A.C.L.I., rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/11/2006 R.G.N. 269/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da L.R. nei confronti dell’INPS, per ottenere la pensione di reversibilità della defunta moglie S.M. L.. La Corte territoriale – premesso che il L. aveva richiesto in via amministrativa detta pensione di reversibilità ed aveva precisato che al ricorso al Comitato provinciale egli aveva allegato anche domanda di riscatto dei periodi di maternità svoltisi al di fuori del rapporto di lavoro – osservava che la richiesta del ricorrente era chiara e che giustamente era stata rigettata in primo grado perchè il coniuge non era titolare di alcuna pensione.

L’appellante, tuttavia, notava la Corte territoriale, ipotizzava anche una richiesta alternativa, lasciata volutamente nel vago, forse rendendosi conto della inammissibilità di una domanda nuova, non proposta in primo grado, come la “pensione di reversibilità indiretta”. Per sgombrare il campo dai dubbi di natura sostanziale, la Corte negava la sussistenza dei requisiti per la pensione di reversibilità indiretta, perchè per essa sono necessari 15 anni ossia 780 contributi, oppure (per la invalidità) 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nei 5 anni antecedenti al decesso e la S. non ne era in possesso avendo solo 697 contributi.

Inoltre, nemmeno con l’aggiunta dei contributi per astensione obbligatoria di maternità il requisito sarebbe stato conseguito, perchè, in tal modo, le due maternità avrebbero aggiunto solo 44 contributi e quindi un totale di 741 contributi inferiori ai 780. Nè l’appellante aveva formulato espressa domanda di riscatto oneroso dei contributi per I periodi di astensione facoltativa per maternità.

Avverso detta sentenza il L. ricorre con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione al R.D.L. n. 636 del 1939, artt. 2 e 13 convertito in L. n. 1272 del 139, si lamenta essere stato affermato che il diritto alla pensione di reversibilità presuppone la liquidazione di una pensione diretta a favore del coniuge defunto, mentre la pensione di reversibilità spetta anche quando quest’ultimo non sia titolare di pensione ma abbia conseguito i requisiti per acquisirla.

Con il secondo mezzo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione al R.D.L. n. 636 del 1939, artt. 2 e 13 convertito in L. n. 1272 del 1939, si reiterano le doglianze di cui al motivo precedente.

Con il terzo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione, perchè la Corte territoriale aveva, da un lato fatto menzione alla domanda di riscatto per il periodo di astensione per maternità figurativa, e, dall’altro, aveva affermato che tale domanda non era stata formulata.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente sono fondati.

Invero, non vi è dubbio che la pensione di reversibilità maturi a favore del coniuge superstite non solo quando quello defunto era titolare di pensione, ma anche quando il medesimo aveva conseguito i quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Tuttavia i Giudici di merito, dopo avere preliminarmente svolto questa erronea considerazione, hanno comunque affrontato la questione della reversibilità indiretta, non certo come obiter dictum.

In altri termini, la statuizione si fonda su due rationes decidendi diverse, onde l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso non determina automaticamente l’annullamento della sentenza impugnata.

Esaminando poi il terzo motivo, sul diritto appunto alla pensione di reversibilità indiretta, la Corte, nel motivare ampiamente sul punto, ha dato atto con precisione dell’ammontare dei contributi in possesso della signora S.: si trattava solo di 697 contributi settimanali, che quindi erano inferiori ai 780 prescritti (equivalenti ai quindici anni). La Corte territoriale ha precisato altresì che la provvista contributiva non sarebbe stata conseguita neppure con l’aggiunta dei 44 contributi concernenti i due periodi di maternità obbligatoria, perchè, in tal caso, la somma sarebbe stata di 741, ancora inferiori ai 780.

Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della domanda di riscatto del periodo di astensione per maternità facoltativa, che avrebbe aumentato la provvista contributiva. Tuttavia la censura, come formulata, non riveste carattere decisivo.

L’annullamento della sentenza è infatti consentito solo ove nel motivo di ricorso si deducano circostanze che, se valutate, avrebbero condotto, con ragionevole certezza, ad una decisione di segno diverso o contrario. Nella specie il ricorrente non precìsa la misura dei contributi che avrebbe conseguito con il riscatto di questi periodi, e cioè che, a seguito del riscatto, sarebbe stata raggiunta la misura dei 780 contributi, onde la censura non evidenzia un errore della sentenza impugnata tale da determinarne l’annullamento, posto che questo potrebbe rivelarsi inutile in mancanza della necessaria specificazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 52, comma 11 convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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