Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17156 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

F.F., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1260/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/08/2006 R.G.N. 59/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, depositato in data 8.1.2004, F.G.A., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 24.5.1999 al 30.9.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione e chiedeva che fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 4565/04 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione condannando la società convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore de ricorrente della retribuzione, con accessori.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

Ripristinatosi il contraddittorio, si costituivano F.F., M.D. e F.G.A., nella qualità di eredi di F.G.A., deceduto nelle more dell’espletamento del processo, chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4.7/2.8.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il contratto in questione, stipulato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, non conteneva alcuna indicazione in ordine alla effettiva esistenza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo concretamente riferibili alla assunzione predetta.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso F.G.A..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione in forma sintetica.

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’accordo del 25.9.1997 e successivi accordi integrativi ad esso correlati (art. 360 c.p.c., n. 3); contraddittoria ed omessa pronuncia circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, al fine di giustificare l’apposizione del termine ai contratti stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del successivo art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, così come integrato con l’accordo collettivo del 25 settembre 1997, fosse richiesta non solo l’esistenza di una fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti, ma anche la prova della sussistenza di specifiche “esigenze eccezionali” che fossero diretta conseguenza proprio di quella ristrutturazione.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed all’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’accordo de 25.9.1997 e successivi (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva solo sfiorato la questione relativa alla presunta efficacia temporale dell’accordo del 25.9.1997 in base al quale era stato stipulato il contratto oggetto di causa, dimostrando di aderire alla tesi della limitazione temporale della previsione autorizzatola sino al 30.4.1998.

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento de legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali. “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Non può pertanto condividersi la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

Il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento.

Invero nel quadro sopra delineato, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano previsto il termine fino al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo i 30 aprile 1998, per carenza de presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione in relazione alla posizione di F.F. e M.D., non avendo i detti intimati svolto alcuna attività difensiva; e parimenti nessuna statuizione va adottata in relazione alla posizione di F. G.A., non risultando l’avvenuta notifica del controricorso alla società ricorrente e non avendo la controricorrente partecipato alla discussione orale.

Ed invero dalla documentazione in atti emerge che la notifica del detto controricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 28.7.2007. Ne consegue che, perfezionandosi la notifica nei confronti del destinatario con la ricezione dell’atto, l’intimata avrebbe dovuto fornire la prova, mediante deposito dell’avviso di ricevimento, di tale ricezione.

A tale adempimento la stessa non ha ottemperato, non risultando l’avvenuto deposito di tale avviso di ricevimento, e non riscontrandosene tra l’altro la presenza nel fascicolo; ne consegue che nessuna statuizione può essere adottata in materia di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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