Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17155 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 21/07/2010), n.17155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Cucinella Luigi Aldo, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, cron. n. 1817,

del 31 marzo 2007, nel procedimento n. 2231/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2009 dal relatore, Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. Russo Rosario G., che nulla ha osservato.

LA CORTE:

 

Fatto

RITENUTO

1. che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

G.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso il decreto in data 31 marzo 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.169,00, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al TAR Campania con ricorso 24 gennaio 2000 e definito con sentenza del 14 ottobre 2005, dichiarando inoltre irripetibili le spese del procedimento;

la Presidenza del Consiglio intimata non ha svolto difese;

con i sei motivi di ricorso il G. muove due censure: da un lato si duole che la Corte di appello non si sia uniformata, nella determinazione del danno non patrimoniale, ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per quanto riguarda il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00, pur trattandosi di controversia in materia di lavoro; dall’altro lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che nel giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, l’Amministrazione, quando non si costituisca ovvero, pur costituendosi, aderisca alla richiesta del privato o si rimetta al giudice, non può essere condannata alle spese in favore della controparte, non avendo dato causa al giudizio necessario;

2. la prima censura è infondata in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898);

la seconda doglianza è manifestamente fondata in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542;

2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali;

il decreto impugnato deve essere pertanto annullato con riferimento alla censura accolta e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del G. delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;

le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito – vanno poste a carico della Presidenza soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari. con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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