Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17155 del 14/08/2020
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17155
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11944/2019 proposto da:
N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Giuliana
n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Gregorace, che lo
rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7957/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7957/2018, depositata in data 12/12/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, la richiesta di protezione internazionale avanzata da N.F., cittadino del Senegal.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che a fronte del rigetto della richiesta di protezione internazionale da parte del Tribunale, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando il racconto del richiedente (essere stato costretto a fuggire per sottrarsi ai malefici della suocera, contraria al matrimonio dello stesso con la di lei figlia) incoerente e contraddittorio, il gravame era del tutto generico e privo di specificità, essendosi richiesto solo il riconoscimento dello status di rifugiato, sulla base di considerazioni del tutto generiche (ed il richiedente non era neppure comparso all’udienza ai fini dell’eventuale audizione).
Avverso la suddetta pronuncia, N.F. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 5/4/2019, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “di norme di diritto in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di specificità dei motivi”; 2) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancato esame e valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale e delle allegazioni offerte in giudizio in ordine alle condizioni del Paese d’origine (in particolare, la Regione del Casamance).
2. Il primo motivo è inammissibile, con assorbimento delle restanti
censure.
Va infatti richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove il ricorrente censuri la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifici i motivi di gravame, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass., Sez, III, 13/03/2018, n. 6014; 10/01/2012, n. 86; Cass., Sez. V, 20/07/2012, n. 12664).
Tale onere nella specie non può ritenersi correttamente adempiuto, risolvendosi le censure nella mera insistenza sul dovere del giudice di secondo grado di procedere ad un riesame dei fatti, accompagnata da una generica indicazione delle ragioni fatte valere con l’atto di appello e da un richiamo alla giurisprudenza di legittimità, cui non fa riscontro nè la trascrizione dei motivi di gravame nè la formulazione di puntuali critiche alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata; all’inadeguata formulazione del motivo d’impugnazione non può sopperirsi neppure attraverso l’esame diretto degli atti, consentito al Giudice di legittimità nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo, dal momento che l’esercizio di tale potere presuppone comunque l’ammissibilità della censura proposta dal ricorrente, il quale non è dunque dispensato dalla specificazione del contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata e dalla puntuale indicazione dei fatti processuali alla base dell’errore denunciato (cfr. Cass., Sez. V, 29/09/2017, n. 22880; Cass., Sez. III, 16/10/ 2007, n. 21621; Cass., Sez. I, 20/09/2006, n. 20405);
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020