Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17154 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 521-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POTENZA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 25/09/06, depositata il 09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Basilicata ha ritenuto che il contribuente Z.S., agente di commercio, non fosse soggetto all’IRAP in quanto era accertato che svolgeva la sua attività avvalendosi di limitati beni strumentali e senza dipendenti o collaboratori.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo che i soggetti passivi dell’imposta sono a sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 le persone fisiche esercenti attività commerciale precisando che esercizio di impresa commerciale si intende l’esercizio per professione abituale anche se non esclusiva delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., anche se non organizzate informa di impresa. Poichè l’art. 2195 c.c. qualifica imprenditori commerciali i soggetti che esercitano una attività intermediaria alla circolazione dei beni e tale è quella esercitata dal contribuente, si deve concludere che egli è tenuto al pagamento dell’IRAP. Il contribuente non si è costituito.

Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità che è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009 che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua degli esposti principi sembra che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate vada rigettato”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non sì deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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