Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17154 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11896/2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci

n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e

difende per procura unita al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da T.B. cittadino maliano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito che a seguito degli scontri con i ribelli nella sua zona era stato “arruolato” forzosamente e per un mese era stato con i ribelli. Poi, dopo gli scontri avvenuti con l’esercito maliano, era stato catturato dai militari e rinchiuso in una prigione governativa; tuttavia, grazie all’aiuto di un militare, amico del padre, era riuscito a fuggire nel mese di maggio 2012, restando in Mali fino al mese di settembre 2013, svolgendo l’attività di pastore, fino al suo definitivo allontanamento dal paese.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha valutato il racconto del richiedente inattendibile, e non tale da comprovare la sussistenza del pericolo dedotto e posto a fondamento della domanda.

Non sussistono, quindi, ad avviso del tribunale, i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto la regione di provenienza del ricorrente (parte meridionale del Mali, in particolare, Bamako), sia pure con periodi caratterizzati dal riemergere di alcune conflittualità, appare sotto controllo. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludano il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente; il tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili, così negando il riconoscimento della protezione invocata, benchè avesse accertato la grave situazione esistente in Mali; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè censura il giudizio di merito sulla credibilità del richiedente a cui è pervenuto il tribunale il quale ha ritenuto il ricorrente non credibile per gli evidenti e rilevanti profili di incoerenza, in merito al nucleo essenziale del racconto (vedi, in particolare, pp. 5 e 6 del decreto).

Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo del dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in quanto, il tribunale ha esaminato la materia oggetto di controversia, con motivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”; mentre è infondato per il resto, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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