Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17154 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5851/2019 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Giuliana

n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Gregorace, che lo

rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7292/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7292/2018, depositata in data 19/11/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, la richiesta di protezione internazionale avanzata da K.D., cittadino del Gambia.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando il racconto del richiedente (essere stato costretto a fuggire per sottrarsi alle indagini in corso a suo carico per lo stupro di una ragazza minorenne), a prescindere dalla credibilità, non relativo ad atti di persecuzione (nè da parte delle autorità statali nè da parte della famiglia della vittima); nel Paese di provenienza (il Gambia), i conflitti in atto non raggiungevano un livello così elevato di intensità così da escludere che la sola presenza del soggetto nel suo territorio comportasse una minaccia individuale nei suoi confronti (secondo i Report ultimi di Amnesty International).

Avverso la suddetta pronuncia, K.D. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 5/2/2019, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo rappresentato dalla mancata motivazione su motivo di appello concernente il mancato rilascio del permesso per ragioni umanitarie; 2) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dalla richiesta di audizione personale del richiedente, previa nomina di un interprete di lingua mandinga, non disposta in primo grado e sulla cui doglianza non ha motivato la Corte d’appello; 3) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dalle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale ed in giudizio, in ordine alle condizioni, non tranquillizzanti sul rispetto dei diritti fondamentali, in Gambia; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione al diniego della protezione sussidiaria, stante l’instabilità in cui versa il Paese di provenienza ed il rischio per il richiedente di essere sottoposto, in caso di rientro, ad una pena inumana; 5) con il quinto motivo, l’errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, neppure preso in considerazione dalla corte di merito.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Secondo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

Questa Corte (Cass.1539/2018; Cass.25761/2014) ha evidenziato che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Peraltro (Cass. 10862/2018), si è osservato che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Nella specie, il ricorrente lamenta non il mancato esame di un fatto storico, ma il mancato esame di una istanza processuale. Le due doglianze, all’evidenza, fuoriescono dal perimetro della fattispecie normativa di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Il terzo motivo pure implicante un vizio motivazionale, è inammissibile per assoluta genericità.

4. Il quarto motivo è del pari inammissibile. Nella specie, la Corte d’appello ha precisato che, quand’anche il racconto fosse veritiero, non ricorreva una minaccia grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base delle fonti internazionali consultate.

Invero, con riguardo al giudizio di appello, questa Corte ha affermato che “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S. C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi” (Cass.13403/2019; nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l’esistenza nell’intera Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, l’principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative, sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri, senza specificare la zona di provenienza nè segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado).

Il ricorrente si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, di avere allegato una situazione di instabilità del Gambia non presa in esame dalla Corte di merito.

5. Il quinto motivo, implicante vizio di violazione di legge, è inammissibile, per difetto di specificità.

Il richiedente si limita a dedurre che la Corte di merito non avrebbe preso in esame il percorso di integrazione avviato in Italia, con la frequenza scolastica documentata.

Ora, ferma l’esclusione, motivata, di una situazione di vulnerabilità personale, in relazione alle protezioni maggiori, il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esemplo, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso a art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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