Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17154 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.11/07/2017),  n. 17154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29501/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

258 presso lo studio dell’avvocato LUCA DEL FAVERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO CRIPPA;

– controricorrente –

e contro

B.M.C., N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1999/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLI nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017;

vista la memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art.

380-bis c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2006 a carico di una società in nome collettivo (a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa) e dei soci illimitatamente responsabili (per il maggior reddito da partecipazione in proporzione delle rispettive quote) la C.T.R., respingendo l’appello sia dei contribuenti che dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva accolto il solo ricorso del socio F.G. in forza del recesso comunicato ai soci il 26.5.2004 (con efficacia decorsi tre mesi ex art. 2285 c.c.) e “conoscibile dall’Ufficio in virtù della registrazione dell’atto avvenuta in data 13.9.2007”;

2. l’amministraione ricorrente deduce la violazione dell’art. 2290 c.c., ai sensi del quale “solo con la registrazione avvenuta il 13/09/2007 e in mancanza di precedenti comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, è diventato opponibile a quest’ultima il recesso del sig. F.G.”, perciò tenuto al pagamento dell’Irpef sui redditi prodotti nell’anno 2006;

3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio per cui “il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 2290 c.c., comma 2, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario” (Cass. sez. 1, n. 1046/15);

5. più in particolare, questa Corte ha avuto modo di osservare che “il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il temo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge” (Cass. Sez. 5, 7688/13; v. anche Cass. n. 20447/11, 8649/10, 2284/07, 2215/06);

6. occorre pertanto fare applicazione del principio in base al quale “il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300 c.c.), sicchè la sua responsabilità è diretta ancorchè sussidiaria ex art. 2304 c.c.” (Cass. Sez. 5, 24795/14; Cass. 20447/11), ma che nei confronti dei terzi quello scioglimento del rapporto prende data solo dal momento in cui diventa ad essi opponibile, nelle forme previste dalla legge;

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia – sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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