Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17153 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17024-2007 proposto da:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE, in persona del

suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GRAZIOLI,5, presso lo studio dell’avvocato ANELLO PIETRO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale 4891 rappresentante pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 80/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TRIESTE del 2/10/06, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Udine confermando il rigetto dell’istanza di rimborso del credito di imposta maturato sugli utili da dividendi nell’esercizio 1998/1999.

Riteneva in motivazione che la mancata esposizione del credito nel modello unico del 1999 comportava decadenza dallo stesso per l’espressa previsione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 14, comma 5.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Fondazione, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo, denunziando sostanzialmente solo violazione di legge, il vizio di motivazione concerne solo l’accertamento di fatti che nella specie sono pacifici, e formulando quesito di diritto, la contribuente prospetta la tesi che l’applicazione dell’art. 14, comma 5, cit. TUIR non precluda l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. La tesi è infondata secondo ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 9475/02: In tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14, comma 5, – non dissimilmente da quanto in precedenza previsto dalla L. n. 904 del 1977, art. 2, comma 2, – la detrazione del credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti spetta a condizione, non solo, che la dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta in cui gli utili sono stati percepiti) sia stata presentata e che gli utili siano stati in essa indicati, ma anche che la detrazione sia stata, a pena di decadenza, richiesta nella dichiarazione stessa, con la conseguenza che, in caso di omissione di detta richiesta, è precluso al contribuente il ricorso alla procedura di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38. Nello stesso senso n. 18371 del 2005.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 6 che, quale norma interpretativa, riconosceva i crediti di imposta su dividendi percepiti anche in relazione al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto sulla questione la sentenza impugnata non ha deciso in senso contrario alla tesi prospettata avendo ritenuto la sussistenza del credito e la decadenza da esso per la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. 1 rilievi contenuti nella memoria, che traggono origine da imprecisioni della relazione, non possono essere condivisi. La sentenza impugnata ha ritenuto la decadenza per la mancata richiesta del rimborso del credito o di riporto a nuovo rispettivamente nei quadri RB e RX della dichiarazione, ed ha rilevato la volontarietà della mancata richiesta perchè espressamente ribadita nella nota in calce al quadro RB. La decadenza è stata esattamente ritenuta per tale mancanza e non per la mancata indicazione o esposizione del credito nella dichiarazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro cinquemila, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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