Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17153 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8472/2019 proposto da:

K.Y., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci

n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e

difende per procura unita al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da K.Y., cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere omossessuale di avere avuto diverse storie sentimentali ma di essere fuggito dal suo paese per paura di essere scoperto e di essersi recato in Libia prima di giungere in Italia.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha valutato il racconto del richiedente inattendibile. Non sussistono, quindi, ad avviso del tribunale i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto la regione di provenienza del ricorrente, sia pure con periodi caratterizzati dal riemergere di alcune conflittualità, appare gradualmente in via di stabilizzazione. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludano il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito solo ai fini della eventuale partecipazione alla udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili, così negando il riconoscimento della protezione invocata, benchè conoscesse le gravi conseguenze penali riservate agli omosessuali nel paese ivoriano; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto anche del paese di transito e cioè, la Libia; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè censura il giudizio di merito sulla credibilità del richiedente a cui è pervenuto il tribunale il quale ha ritenuto il ricorrente non credibile per le divergenze tra quanto riferito davanti al tribunale stesso e quanto dichiarato davanti alla Commissione territoriale, su aspetti di sicuro rilievo della vicenda (vedi, in particolare, pp. 6 e 7 del decreto).

Il secondo motivo, è inammissibile, perchè generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma sì consuma in astratte considerazioni di diritto, in generale, mentre la situazione generale del paese di transito (in termini di violazione dei diritti umani) è irrilevante ai fini della decisione se non ne è evidenziata (come nella specie) la sua connessione con il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/18).

Il terzo motivo è inammissibile, quanto al profilo del dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il tribunale ha esaminato la materia oggetto di controversia, con motivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”; mentre è infondato per il resto, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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