Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17153 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1147/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/07/2006 R.G.N. 1948/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GIAMMARIA PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce depositata il 29-7-2006 che, in riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi n. 1818/2004, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con P.G. il 5- 10-2001, per “esigenze di carattere straordinario…” ex art. 25 ccnl del 11-1-2001, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna di essa società al pagamento del risarcimento del danno, rapportato alle retribuzioni decorrenti dalla notifica dell’atto introduttivo, oltre accessori.

La P. è rimasta intimata.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 27-11-2008.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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