Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17152 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21887-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 13/04/05, depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Romanelli Guido, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di B.M.F., architetto, ed avverso l’indicata sentenza della CTR della Lombardia;

che la contribuente si è costituita con controricorso;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per essere il motivo manifestamente fondato;

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.

La sentenza impugnata ha ritenuto che i professionisti, come la ricorrente, sono soggetti all’IRAP quando nell’esercizio della professione si avvalgano di limitati beni strumentali e non abbiano dipendenti. Conseguentemente ha ritenuto anche per gli anni 2000 e 2001 la ricorrenza dei requisiti dell’esenzione dall’imposta in quanto, per le fatture di altro architetto in relazione alle quali le CTP aveva ritenuto una organizzazione di attività, dovessero ritenersi estranee alla struttura organizzativa perchè in sostanza erano state pagate per conto della cliente.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura tale rado decidendi in quanto contraria alle norme del D.Lgs. n. 446 del 1992 ed in particolare gli artt. 2 e 3 che estendono la soggezione all’imposta a tutti i liberi professionisti per i quali l’autonoma organizzazione è connaturata alla loro attività.

Ritiene il collegio che le censure non colgano nel segno.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto contrario alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.

La sentenza impugnata è erronea nel ritenere che non vi sia autonoma organizzazione con il ricorso al lavoro autonomo di altri, perchè anche questo è ricorso a lavoro altrui non rilevando lo schema giuridico della collaborazione, ma questo punto non è stato investito dal motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

L’ultimo rilievo fonda la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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