Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17152 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14783/2019 proposto da:

M.A., avv. Angelo Russo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositate il

22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.A., cittadino pakistano, propone ricorso, notificato al Ministero dell’interno il 2 maggio 2019, avverso decreto del Tribunale di Bologna del 30 marzo 2019, comunicato il 1 aprile 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (argomentava di essere fuggito dal suo paese per il timore delle conseguenze della sua condotta, avendo spacciato carne di asino come carne bovina). Il ricorrente denuncia, sulla base di tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, e violazione di legge, ai fini della protezione umanitaria.

I primi due motivi non colgono nè censurano la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, posta a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla argomentata valutazione di inattendibilità del racconto del cittadino straniero, del tutto vago e contraddittorio e, per altro verso, criticano genericamente insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto il profilo della violenza generalizzata e del rischio di danno grave in caso di rimpatrio nel paese di origine, indicando numerose fonti informative aggiornate.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo, che mira a sollecitare nuovi accertamenti di fatto, al fine di sovvertire la valutazione dei giudici di merito circa l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità invocate dal ricorrente, a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

Il ricorso è dunque inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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