Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17152 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17152 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro

tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. GiovaMbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 10/07/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 27 aprile 2012 (n. 936/11 Reg. C.C.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando
Emilio Abbate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM – Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva
immobiliare, ancora pendente alla data di deposito del ricorso
il 4 maggio 2011, promossa da altro creditore nei confronti di
Andrea Pipitone con atto di pignoramento del 1997, nella quale

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– resistente –

la Banca di credito cooperativo è intervenuta nel dicembre
1999;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 aprile
2012, ha rigettato la domanda, rilevando che la durata della

procedente, per il grave ritardo nella produzione della prescritta documentazione e per il mancato deposito delle somme
necessarie per l’espletamento delle aste;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
16 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria di costituzione al
fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 127, 175 e 567 cod.
proc. civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia escluso la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, senza
premurarsi affatto di accertare, pur in un processo in corso

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procedura esecutiva era dipesa dalle inerzie del creditore

da molti anni, quanta parte degli stessi sia stata determinata
da disfunzioni dell’apparato giudiziario;
che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello – con congrua e logica motivazione –

atti necessari per la vendita forzata dell’immobile pignorato
con notevole ritardo, avendo prodotto l’avviso ai comproprietari soltanto nel marzo 2005, a distanza di circa quindici anni dal pignoramento, a seguito di numerose istanze di rinvio
della vendita da parte del creditore pignorante, nella non opposizione dei creditori intervenuti; e che, disposta dal giudice dell’esecuzione la vendita dei beni pignorati mediante
delega a notaio con ordinanza depositata nel luglio 2005, vi è
stata un’asta andata deserta e la successiva rinuncia
all’incarico da parte del notaio, stante la insufficienza dei
fondi depositati dai creditori, il che ha impedito il compimento delle ulteriori operazioni;
che, pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte
d’appello si sottrae alle censure della ricorrente, essendo
risultato accertato che l’eccedenza rispetto al periodo di durata ragionevole del processo esecutivo è imputabile esclusivamente all’inerzia e alla negligenza del creditore procedente, che non ha tempestivamente eseguito gli adempimenti a suo
carico, con la sostanziale adesione degli intervenuti, i quali

‘ha evidenziato: che il creditore procedente ha depositato gli

non si sono attivati per portarla avanti, surrogandosi al predetto;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché
l’Amministrazione intimata, che non ha controricorso, non ha

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

partecipato all’udienza di discussione.

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