Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17151 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1256-2006 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35,

presso lo studio dell’avvocato MAZZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RONDELLO GIANFRANCO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA dell’11/11/04, depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che L.G. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della CTR del Veneto;

che L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per essere il motivo manifestamente fondato;

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.

La sentenza impugnata ha ritenuto che i professionisti, come il ricorrente, sono sempre soggetti all’IRAP salvo che non lavorino perchè inseriti nella organizzazione di terzi.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura tale ratio decidendi in quanto contraria alle norme del D.Lgs. n. 446 del 1992 che escludono la soggezione all’imposta ove manchi il ricorso al lavoro altrui e si impieghino modesti beni strumentali.

Il motivo è manifestamente fondato in quanto conforme alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Veneto, la quale nel decidere si atterrà all’enunciato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

 

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