Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17151 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17151
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7710/2019 proposto da:
I.M.J., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via
Meucci n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo
rappresenta e difende per procura unita al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da I.M.J. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di aver lasciato il proprio paese, perchè era molto povero in patria e non trovava lavoro e aveva deciso di lasciare il proprio paese in cerca di fortuna.
A sostegno della decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale, il tribunale ha rilevato che la vicenda narrata è estranea al perimetro normativo della normativa invocata; in particolare, nella specie, non sussistono i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendosi prospettata la ricorrenza di un danno grave derivante da una condanna a morte ovvero dalla sottoposizione a trattamenti inumani. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale nel Bangladesh, paese di provenienza del ricorrente. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludano il rimpatrio.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, art. 3 CEDU, art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 11,12 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata audizione individuale nella fase amministrativa e per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile, in riferimento al profilo della mancata audizione nella fase amministrativa, perchè non risulta dedotto davanti al tribunale ovvero riportato il relativo motivo d’appello; inoltre, tale motivo è, altresì, inammissibile perchè il giudizio davanti al tribunale non è di mero annullamento del provvedimento amministrativo, dovendo, il giudice di primo grado esaminare nel merito la richiesta di protezione internazionale; in particolare, in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria il motivo è generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si consuma in astratte considerazioni di diritto, in generale.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021