Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17151 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3408/2019 proposto da:

O.Y.S., avvocati Pensiero Anna e Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.Y.S., cittadino della Guinea, propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Bologna dell’11 dicembre 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (argomentava di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere accusato di avere partecipato a una rivolta popolare). Il ricorrente denuncia, sulla base di sei motivi, violazione di legge e omessa valutazione di fatti decisivi sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria.

I due motivi non colgono nè censurano specificamente la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, posta a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla argomentata valutazione di inattendibilità del racconto del cittadino straniero, ritenuto inverosimile e non credibile – e, per altro verso, criticano genericamente insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto i profili della persecuzione, della violenza generalizzata e del rischio di danno grave in caso di rimpatrio nel paese di origine, indicando numerose fonti informative aggiornate.

Inammissibili sono anche i motivi riguardanti la protezione umanitaria, miranti a sollecitare nuovi accertamenti di fatto, al fine di sovvertire l’incensurabile valutazione dei giudici di merito circa l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA