Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17151 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16542/2016 proposto da:

T.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 29 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GRAZIA CONTE che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.C., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7-19 gennaio 2016, ha accolto l’appello proposto da A.C. e C.G. avverso sentenza del Tribunale di Lecce, sezione staccata di Casarano, del 2 dicembre 2011, riformandola quindi nel senso di accogliere la domanda degli appellanti di condannare al risarcimento per danni da infiltrazioni pervenute nella loro abitazione i fratelli T.M.T. e T.G., proprietari di un confinante immobile da cui le infiltrazioni avrebbero quindi tratto origine;

rilevato che T.M.T. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, e che gli intimati A.C. e C.G. non si sono difesi;

rilevato che la ricorrente ha depositato anche memoria;

rilevato che il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., il secondo motivo, ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 e il terzo motivo, infine, lamenta omessa, insufficiente, illogica motivazione in ordine a fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

rilevato, in primo luogo, che i motivi sono stati conformati in modo inammissibile: i primi due motivi, invero, miscelano la denuncia del preteso error in iudicando con un preteso vizio motivazionale; il terzo motivo, poi, prospetta vizio motivazionale in relazione, però, al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

rilevato, inoltre, che ulteriore motivo di inammissibilità, sotto il profilo della carenza di specificità delle doglianze, non può non essere individuato nella illustrazione congiunta di tutte e tre le censure prospettate, così rimettendo al giudicante la selezione e la estrapolazione da un’unica congerie argomentativa dei singoli vizi che sarebbero sussistenti;

rilevato, da ultimo e oramai ad abundantiam, che il vizio che in tale congerie la ricorrente ha inserito di carenza motivazionale, non è rinvenibile nella pronuncia impugnata, poichè la sua reale natura è da identificarsi in una censura direttamente fattuale rappresentata dalla proposizione di una valutazione alternativa degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, in ordine ai quali, d’altronde, la corte territoriale fornisce una motivazione sufficientemente adeguata in rapporto al minimum costituzionale;

ritenuto che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese del grado dal momento che gli intimati non si sono difesi;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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