Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17151 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17151 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
a

dagli Avv. GiovaMbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;

– ricorrente contro

4 3/ 9- /H

Data pubblicazione: 10/07/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 27 aprile 2012 (N. 929/11 Reg. C.C.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando
Emilio Abbate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM

Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva
immobiliare, ancora pendente alla data di deposito del ricorso
il 4 maggio 2011, promossa dal Banco di Sicilia nei confronti
di Angela Genna e Giacomo Sugameli con atto di pignoramento

2

– resistente –

del 1997, nella quale la Banca di credito cooperativo è intervenuta nel 1999;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 aprile
2012, ha rigettato la domanda, rilevando che la durata della

procedente, per il grave ritardo nella produzione della documentazione ipocatastale, del titolo esecutivo e di altri documenti essenziali, come il certificato di destinazione urbanistica, e per avere il medesimo provveduto soltanto nel settembre 2007 a notificare i prescritti avvisi ai creditori iscritti non intervenuti ed ai comproprietari dei beni indivisi;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
16 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria di costituzione al
fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una .
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 127, 175 e 567 cod.
proc. civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia attribuito,

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sic

procedura esecutiva era dipesa dalle inerzie del creditore

et simpliciter, alla sola parte istante tutti i differimenti e
rinvii, disposti nel corso del processo esecutivo, senza premurarsi affatto di accertare, pur in un processo durato circa
dodici anni, quanta parte degli stessi sia stata determinata

che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello – con congrua e logica motivazione ha evidenziato che il creditore procedente ha depositato gli
atti necessari per la vendita forzata dell’immobile pignorato
con notevole ritardo, avendo prodotto la documentazione ipocatastale nel marzo 1999 e il certificato di destinazione urbanistica nel giugno 2001, ed avendo proceduto a completare gli
adempimenti a suo carico, notificando i prescritti avvisi ai
creditori iscritti non intervenuti ed ai comproprietari di beni indivisi, producendo la relativa documentazione, nel settembre 2007;
che, pertanto, la conclusione alla quale è giunta la Corte
d’appello si sottrae alle censure della ricorrente, essendo
risultato accertato che l’eccedenza rispetto al periodo di durata ragionevole del processo esecutivo è imputabile esclusivamente all’inerzia e alla negligenza del creditore procedente, mentre a partire dal settembre 2007 il processo esecutivo
ha avuto una durata fisiologica, di poco superiore ai tre anni;

4

da disfunzioni dell’apparato giudiziario;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché
l’Amministrazione intimata, che non ha controricorso, non ha
partecipato all’udienza di discussione.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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