Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17150 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1221-2006 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MERLO GIACOMO, giusta procura speciale alle liti a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA generale DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di 2^
GRADO di TRENTO del 23/03/05, depositata il 12/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che F.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della Commissione Tributaria di 2 grado di Trento; che L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per essere il motivo manifestamente fondato;
nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso.
La sentenza impugnata ha ritenuto che i professionisti, come il ricorrente, sono sempre soggetti all’IRAP salvo che lavorino solo occasionalmente ovvero perchè inseriti nella organizzazione di terzi.
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura tale ratio decidendi in quanto contraria alle norme del D.Lgs. n. 446 del 1992 che escludono la soggezione all’imposta ove manchi il ricorso al lavoro altrui e si impieghino modesti beni strumentali.
Il motivo è manifestamente fondato in quanto conforme alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Commissione di 2 grado di Trento, la quale nel decidere si atterrà all’enunciato principio di diritto.
Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010