Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17150 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6816/2019 proposto da:

J.C., avvocati Pensiero Anna e Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositate il

12/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

J.C., cittadino nigeriano, propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (riferiva di essere fuggito dal suo paese per il timore della reazione degli zii che volevano sottrargli beni appartenenti alla sua eredità). Egli denuncia, sulla base di due motivi, violazione di legge e il difetto di istruttoria sulle condizioni di sicurezza del paese, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Entrambi i motivi non colgono nè censurano la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, posta a fondamento del decreto impugnato – in relazione alla motivata valutazione di inattendibilità del racconto del cittadino straniero, eccessivamente vago e generico circa la propria vicenda personale – e, per altro verso, censurano insindacabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di insicurezza sotto il profilo della violenza generalizzata e del rischio di danno grave nella zona Sud della Nigeria da cui egli proviene, indicando fonti informative aggiornate.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

 

 

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