Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17150 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 10/08/2011), n.17150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato

CANEPA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSLOVICH

LIBERO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., nella qualità di erede con beneficio di

inventario di S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato

LEONE ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TROPEA GIULIANO, per delega a margine del controricorso;

LA FONDIARIA S.A.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILESI CACCIAMALI

GIUSEPPE, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.R., R.B., RA.RO.,

R.A., nella qualità di eredi di ra.re.,

C.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso le sentenze nn. 792/2001 depositata il 19/09/2001 e 215/2004

depositata il 12/03/2004, entrambe della Corte d’Appello di Brescia;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

uditi gli avvocati Franco CHIAPPARELLI per delega dell’avvocato

Libero Coslovich, Enrica FASOLA per delega dell’avvocato Tommaso

SPINELLI GIORDANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione qualificato “contestuale proposizione di querela di falso e svolgimento di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c”, G.A. conveniva innanzi al Tribunale di Bergamo la moglie C.L., i coniugi ra.re. e S. A., la Italia Assicurazioni s.p.a. nonchè, in qualità di interventore necessario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, sostenendo: che in data (OMISSIS), il figlio minore P. era deceduto in seguito ad un sinistro stradale avvenuto tra la bicicletta condotta dallo stesso e l’autovettura di proprietà della S. e condotta dal r.;

che la propria moglie C.L., a causa della sofferenza psichica causata dalla morte del figlio, non era stata più in grado di condurre la sua attività artigianale e di far fronte ai debiti, per cui esso attore, che le aveva concesso garanzia ipotecaria, era stato costretto a vendere l’immobile ipotecato, così maturando un diritto di credito nei confronti di essa C.;

che quest’ultima aveva altresì trascurato di agire in giudizio in ordine ai danni derivatile dal sinistro in questione (tanto da rifiutarsi di sottoscrivere atti di interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento); che, pertanto, dichiarava di agire in surrogatoria della C. ai sensi dell’art. 2900 c.c., sia nei confronti di detti coniugi ra. – S. (nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria del veicolo investitore), sia nei confronti della società assicuratrice (Italia Assicurazioni s.p.a., in seguito la Fondiaria Sai s.p.a.), chiedendo, quindi, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore suo e della C..

Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, mentre gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci e la C. si costituiva in corso di causa dichiarando di essere in grado di tutelare i suoi interessi e chiedendo che fosse respinta la domanda proposta dal marito in surrogatoria e condannati gli altri convenuti al risarcimento dei danni derivati dal sinistro.

L’adito Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 21.11.1998, dopo aver ritenuto il G. legittimato all’azione surrogatoria, riteneva, però, che l’avvenuta costituzione della C. e lo svolgimento da parte sua dell’azione per cui prima era stata inerte, avessero determinato la cessazione di detta legittimazione del G., con conseguente improcedibilità della domanda di quest’ultimo; quanto alla domanda della C. intesa ad ottenere il risarcimento del danno, sulla premessa che, avendo essa identico tenore rispetto a quella proposta a suo tempo dal G., reputava irrilevante che non ne fosse stata fatta notificazione al ra. e alla S., rimasti contumaci.

Proponeva appello il G., cui resisteva la Fondiaria che svolgeva anche appello incidentale e che, in via pregiudiziale, deduceva l’inammissibilità dell’impugnazione principale perchè notificata alla S. e al ra., rispettivamente deceduti in data (OMISSIS), anzichè ai loro eredi.

Con sentenza non definitiva n. 792 del 23.11.2001, la Corte d’Appello di Brescia, dichiarava la nullità dell’appello nei confronti del ra., per essere il medesimo deceduto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e disponeva la rinnovazione della notifica dell’appello agli eredi della S. e la notifica alla C., rimasta contumace, dell’appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla Fondiaria.

A seguito della rinnovazione delle notifiche si costituivano R.A., R.B., R.R., e Ra.Ro., le ultime tre adducendo di non essere eredi della S., per essere unico erede il primo che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario. Il difensore dell’appellante formulava tra l’altro, riserva di impugnazione di detta sentenza parziale.

Con la sentenza in esame n. 215 del 12.3.2004, la Corte d’Appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello del G. nei confronti di R.B., R.R. e R. R., in quanto non eredi della S., e rigettava l’appello del G. con riguardo alle posizioni di R.A., della C. e della Fondiaria, nonchè rigettava gli appelli incidentali proposti dalla Fondiaria e da R.A., confermando nel resto la decisione di primo grado.

Il G. proponeva ricorso per cassazione con otto motivi nei confronti della C., dell’istituto assicuratore, di R. A., in qualità di erede della S. e nei confronti del medesimo R.A. in proprio, nonchè di R. B., R.R. e Ra.Ro., nella qualità di eredi di ra.re., nonchè nei confronti del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia, nella qualità di interventore necessario.

Resistevano con separati controricorsi La Fondiaria e R. A., “erede con beneficio di inventario di S.A.” e i ricorrenti G. e R.A. depositavano memorie.

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 15891/2009 della terza sezione civile di questa Corte, il Primo Presidente rimetteva la controversia a queste S.U.: in detta ordinanza si dava atto che il Relatore, nella camera di consiglio del 25.5.2009 “ha fatto constatare al Collegio che il ricorso in epigrafe, pur avendo esattamente individuato tutti i soggetti contro cui avrebbe dovuto essere proposto e, quindi, pur essendo stato proposto contro tutti tali soggetti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 1 non si presentava corredato dall’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta riguardo ad alcune delle parti intimate non costituitesi e precisamente con riferimento a C.L. ed a B., R. e Ra.Ro.”; e si dava altresì atto che il Pubblico Ministero aveva chiesto, in sede di conclusioni, disporsi il rinnovo della notifica nei confronti di dette intimate. Pertanto, questa Corte, pronunciando a Sezione Unite l’ordinanza 14125/2010, dopo aver statuito che “solo in via di eccezione e sussistendone i presupposti, il principio della ragionevole durata del processo prevale sul principio del giusto processo (atteso che la concessione di un termine per l’integrazione del contraddittorio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti); nella fattispecie in esame, tale precedente n. 2723/2010 non può trovare applicazione, in quanto il ricorrente si duole soprattutto del mancato accoglimento della sua richiesta, quale surrogante la consorte ex art. 2900 c.c., di corrispondere alla surrogata C. L. (nei cui confronti si pone il problema dell’integrazione del contraddittorio) tutti i subiti danni (patrimoniali, biologici e morali), e sul punto la motivazione dell’impugnata sentenza non appare prima facie convincente; manca, nella presente sede di legittimità, prova, mediante avviso di ricevimento, dell’avvenuta notifica, a mezzo posta, del ricorso per cassazione nei confronti di C.L., R.B., R.R. e Ra.Ro., litisconsorti necessari della controversia in esame…ne discende che, del tutto ragionevolmente, la normativa vigente (e più recente) non lascia adito a dubbi sul fatto che la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presupponga che il processo sia un processo giusto;

pertanto, il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti suddetti, l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo (a parte la considerazione che detta integrazione di per sè non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso)”. Così statuiva: “dispone che il ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di C. L., R.B., R.R. e R. R. (non risultando allo stato di prova dell’avventura notifica del ricorso nei loro confronti), con notifica del ricorso da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo”.

Integrato il contraddittorio, cosi come disposto, la causa è pervenuta all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, con riferimento alla sentenza non definitiva n. 792/2001, si deduce violazione degli artt. 1292, 1949, 1950 e 2900 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23, 24; artt. 99, 291, 300, 325, 327, 328 e 331 in relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., omessa motivazione, vizio logico, errores in procedendo, omesso degli atti.

Si afferma che “è di tutta evidenza che se la Corte avesse esaminato e motivato in ordine all’impugnazione nei confronti della Fondiaria, proprio perchè, come sopra visto, sussisteva il litisconsorzio necessario di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 23 avrebbe dovuto inevitabilmente pervenire alla conclusione logica che nessun giudicato era intervenuto in capo a ra.re., e quindi sarebbe pervenuta alla logica conclusione di dover disporre comunque la rinnovazione dell’impugnazione, anche nei confronti dei suoi eredi” ed inoltre che “l’impugnata sentenza afferma che nel caso di decesso della parte dopo la pubblicazione della sentenza, l’impugnazione è regolata dall’art. 328 c.p.c., senza però mai precisare, dire, spiegare, motivare come e perchè, nel caso in esame, a suo dire, l’art. 328 c.p.c. determini la nullità insanabile dell’impugnazione nei confronti di ra.re.”.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 2900 c.c. si censura la decisione impugnata nel punto in cui, senza valutare che esso ricorrente, a differenza della moglie aveva chiesto anche i danni patrimoniali, ha ritenuto il venir meno dei presupposti dell’azione surrogatoria proposta dall’odierno ricorrente, in quanto non basta la sola costituzione in giudizio del debitore per escludere la legittimazione surrogatoria del creditore.

Si aggiunge che “nella denegata ipotesi però che le tesi sopra riportate non fossero condivise da questo Collegio, si eccepisce fin d’ora l’incostituzionalità della norma stessa, per vizio logico interno o contraddittorietà con se stessa e precisamente nella parte in cui da un lato la norma in oggetto consente al creditore l’azione surrogatoria per assicurare soddisfare o conservare le sue ragioni, quando il debitore trascura i suoi diritti e/o le azioni necessarie a soddisfare e/o conservare il suo patrimonio, e comunque tale da mettere in pericolo le ragioni del creditore, e dall’altra parte, usando il concetto di inerzia, nega allo stesso creditore il diritto di rimanere in giudizio, anche quando il debitore costituendosi in giudizio, privo di ogni bene, formula domande inferiore al suo debito”.

Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 2900 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, nel punto in cui la decisione impugnata ha omesso correttamente di valutare la posizione della debitrice surrogata nei confronti di esso creditore surrogante, senza compiutamente valutare le ragioni di quest’ultimo. Si aggiunge che “omette l’impugnata sentenza di esaminare l’interezza della domanda formulata dall’appellante: in sede di conclusioni l’attore aveva chiesto al tribunale di vecchie L. 750.000.000, e quindi 250.000.000 per ogni voce dei danni chiesti, morali, biologici, patrimoniali, e quindi omette di rilevare che il giudice non può andare oltre alla domanda chiesta”.

Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata sempre in relazione all’art. 900 c.c. in quanto “è inconfutabile che bastano queste semplici considerazioni per aversi la prova che la C., con il suo comportamento processuale ha leso gravemente il suo unico patrimonio, (credito risarcitorio), e quindi è provato il pericolo per le ragioni del creditore, che legittima l’azione surrogatoria del creditore, che legittima l’accoglimento delle domande proposte, e delle prove offerte dal creditore”.

Con il quinto motivo si afferma, in relazione alla falsa applicazione dell’art. 2900 c.c., che censurabile nella decisione in esame è la parte in cui non esamina e non motiva in ordine al pericolo reale per le ragioni del creditore.

Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata, in relazione agli artt. 2900, 2699 e 2700 nel punto in cui si nega l’interesse dell’attore a proporre la querela di falso, essendo quest’ultima, a detta del ricorrente necessaria e ammissibile per accertare la verità dei fatti.

Con il settimo motivo si censura la sentenza impugnata non avendo considerato che la somma liquidata in favore della C. fosse inferiore al credito vantato dal G.. Si afferma in proposito che “innanzi tutto la mancata notificazione ai coniugi r.

della costituzione e delle conclusioni della C., comporta la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 23 in quanto, come sopra visto in ordine alla sentenza 792/2001. si tratta di litisconsorzio necessario, e tanto basta per avversi anche la violazione dell’art. 292 c.p.c. e quindi la nullità della sentenza di primo grado, che a maggior ragione legittima l’azione surrogatoria del creditore sia in primo grado che in secondo grado. In secondo luogo, o le domande della C. sono sovrapponibili a quelle del creditore, allora non si capisce come e perchè,omessa motivazione, non siano stati liquidati alla C. i danni biologici, patrimoniali, ulteriori chieste dal creditore, oppure le domande della C. non sono sovrapponibili a quelle del creditore, perchè come più volte rilevato sono inferiori sia sul piano qualitativo che quantitativo a quelle proposte dal creditore, allora va riconosciuto al creditore la legittimazione surrogatoria”. Infine, con un’ ultima doglianza (ottava) il ricorrente deduce un erronea ricostruzione della dinamica dell’incidente, e relativo vizio di motivazione, come soprattutto desunta dalla consulenza d’ufficio.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure. Quanto al primo motivo si osserva: deve premettersi che il ricorso è argomentato in modo alquanto generico e tale da non far ben comprendere specificamente la portata delle relative censure e delle connesse violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, nella sentenza non definitiva (come è facilmente desumibile dalla sintesi dello stesso ove si afferma che: “per questi motivi si chiede che l’impugnata sentenza sia cassata, e riaffermato nel caso in esame il principio della solidarietà;

dell’inscindibilità; del litisconsorzio necessario; riaffermato il principio che in caso di solidarietà l’impugnazione della sentenza nei confronti di una parte, impedisce il passaggio in giudicato nei confronti di tutte le altre parti; riaffermato il principio che le domande connesse, inscindibili e di reciproca dipendenza, devono essere esaminate nei confronti di tutte le parti originarie;

riaffermato il principio che nel caso in cui nessuno renda noto l’evento di cui all’art. 299 c.p.c. la posizione processuale della parte deceduta resta stabilizzata anche nella fase dell’impugnazione, si rinvii la causa ad altra sede, affinchè il giudice del rinvio, dichiarata la legittimazione passiva di ra.re., e per esso dei suoi eredi, ne ordini la rinnovazione dell’atto di appello nei loro confronti”).

Comunque deve rilevarsi che non censurabile sul punto è la decisione impugnata nei seguenti passaggi argomentativi: B., Ro.

e R.R. non possono ritenersi eredi di S.A. M., avendo quest’ultima nominato per testamento erede di ogni sua sostanza R.A., accettante con beneficio di inventario; infondata è la tesi sostenuta da La Fondiaria e da R.A. in ordine alla inesistenza della notificazione dell’atto di appello eseguita nei confronti di S.A.M..

In particolare, quanto a quest’ultimo profilo, correttamente la Corte di merito, conformemente ai principi enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (nn. 11394/1996 e 15783/2005), ha affermato che, essendo la S., contumace, deceduta nel corso del giudizio di primo grado, prima della relativa sentenza e senza che l’evento morte sia stato reso noto nelle forme di cui all’art. 300 c.p.c., l’atto di impugnazione, pur indirizzato alla parte defunta, deve essere notificate agli eredi, per cui nel caso di specie “è pertanto evidente che si è verificata un’evidente nullità del processo di notificazione (avvenuto appunto nei confronti di parte deceduta) e ciò nonostante che esso si sia formalmente perfezionato………per cui riconosciuta e dichiarata la predetta nullità e non ravvisatosi errore nella vocatio in ius, rettamente si è quindi reputato, e la decisione va qui ribadita, che fosse applicabile nella fattispecie il disposto dell’art. 291 c.p.c., al fine di consentire che l’appellante, finalmente reso edotto del decesso dell’appellata mai prima dichiarato o comunque emerso in causa, potesse chiedere la notificazione nei confronti degli eredi. E’ poi noto che la rinnovazione eseguita ai sensi della norma sopra citata impedisce ogni decadenza cosicchè, essendo stato nella specie rispettato l’ordine, dato dal Collegio con la già citata ordinanza, di rinnovare la citazione nel termine perentorio non può dirsi verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, così come preteso dagli appellati”.

Nella diversa ipotesi poi considerata dalla Corte di merito riguardo alla posizione del r., in cui l’evento morte si verifichi tra un grado e l’altro del processo e cioè dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, va ribadito quanto sostenuto dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 11394/1996, secondo cui il problema della notificazione e dell’instaurazione di una valida o non valida fase processuale di gravame va risolto non già alla luce degli cennati criteri dell’ultrattività del mandato procuratore costituito e della non automaticità dell’interruzione ex art. 300 c.p.c., bensì in base alle norme di cui all’art. 328 c.p.c., secondo le quali l’evento interruttivo, avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito incide non più sul processo, ma essenzialmente sul termine per la proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che non si può, in alcun caso, prescindere dalla nuova reale situazione soggettiva delle parti sostanziali interessate attualmente alla controversia.

Infine, sempre in relazione a detto primo motivo e con specifico riferimento al caso in esame ed alle connesse vicende successorie, deve comunque rilevarsi che sul piano processuale e patrimoniale il ricorrente non ha subito alcuna lesione nei propri interessi risultando presenti in causa, quali eredi legittimati, gli stessi soggetti aventi titolo ad essere parte nella vicenda processuale in esame (trattandosi degli eredi dei coniugi r. – S.).

Con riferimento agli ulteriori motivi del ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum dei danni economici subiti dal ricorrente a seguito della riconosciuta insussistenza dei presupposti a surrogarsi nella posizione della moglie ed a seguito della sua ulteriore richiesta, rispetto a quest’ultima, di ottenere il risarcimento anche dei danni patrimoniali, deve rilevarsi: il ricorrente, non solo manca di autosufficienza e di specificità, in quanto non indica in quale atto e con quali modalità espositive ha chiesto liquidarsi in suo favore anche i danni patrimoniali e in quale atto e con quali modalità espositive la “surrogata” non ha chiesto detti danni, ma non censura la specifica ratio decidendi dell’impugnata sentenza di cui a pag. 65 della stessa, ove si afferma che “consegue da queste premesse che una volta condivisa la conclusione cui è pervenuto il Tribunale e cioè che, per effetto della costituzione in giudizio da parte di C., vennero meno le condizioni per l’esercizio della surroga da parte di G., deve necessariamente escludersi che sulla domanda proposta dalla stessa C. potesse decidersi sulla scorta delle allegazioni e delle richieste istruttorie a suo tempo effettuate e proposte dall’odierno appellante. Giusta è stata quindi la decisione del primo giudice che, prendendo posizione sulla pretesa di C. di considerare, ai fini del richiesto risarcimento, anche il danno biologico ha preso atto che l’istante nulla aveva dedotto e provato con riferimento a tale specifica voce di pregiudizio. Per altro verso, deve ancora annotarsi che di tale negativa decisione avrebbe dovuto dolersi esclusivamente C. che, infatti, ben avrebbe potuto impugnare la sentenza sul punto. A diversa conclusione non può pervenirsi considerando che, stante l’intestazione dell’atto di appello formulato da G. (atto di citazione in appello in surrogazione), l’impugnazione di questi pare essere stata proposta anch’essa ex art. 2900 c.c.”.

Più specificamente deve rilevarsi: con riferimento al secondo motivo, in relazione all’affermazione del ricorrente di aver voluto esercitare, oltre l’azione surrogatoria, anche azione di regresso nei confronti della C., che anche in tal caso lo stesso ricorrente manca di autosufficienza non indicando specificamente l’atto e le modalità espositive di detta domanda di regresso;

riguardo poi al terzo motivo la decisione in esame pone in evidenza che la C. non limitò la propria domanda ai soli danni morali; con riferimento inoltre al terzo motivo, condivisibile è l’assunto della Corte d’Appello in base al quale deve ritenersi “l’eccezionalità” dell’azione surrogatoria negli altrui diritti di credito e il venir meno della stessa in caso di inerzia del debitore (comportante una quaestio facti, rimessa come tale a un esame discrezionale del Giudice di merito); gli altri motivi, infine, presentano profili di censura riguardante circostanze documentali e di fatto non ulteriormente esaminabili nella presente sede.

In relazione alla complessità e alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese della presente fase tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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