Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17150 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17150 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CREMA Enrico, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Davide Lo Giudice, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Fabrizio Gallo
in Roma, via Calabria, n. 17;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 10/07/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 30 gennaio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, adita con
ricorso depositato in data 23 luglio 2010, ha rigettato, con
decreto pubblicato il 30 gennaio 2012, la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta
da Enrico Crema in conseguenza della durata irragionevole di
una procedura esecutiva immobiliare avviata nel 1995 nei suoi
confronti ed ancora pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Crema ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre
2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero
controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in

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Giusti;

quanto notificato oltre il termine perentorio di sei mesi,
previsto dal novellato art. 327 cod. proc. civ.;
che l’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha
abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impu-

sensi dell’art. 58, comma primo, della stessa legge, essendo
il giudizio di merito iniziato dopo il 4 luglio 2009 (Cass.,
Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17060);
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna

il

ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal
Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

gnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai

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