Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1715 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15965/2005 proposto da:

B.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA M ADELAIDE 12, presso lo studio dell’avvocato PELLETTIERI

Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore p.t. Sig. S.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso lo studio

dell’avvocato RINALDI Emilio, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2015/2004 della CORTE D’APPELLO di

ROMA,Sezione quarta civile, emessa l’11/02/2004, depositata il

28/04/2004; R.G.N. 7567/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Massimo SPADA per delega avv. Emilio RINALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 5 agosto 1983 il Condominio di (OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma B. E., chiedendone la condanna al pagamento di tutte le somme che risultavano a suo debito quale amministratore del condominio stesso nonchè al risarcimento dei danni causati dalla sua cattiva gestione.

Costituitosi in giudizio il B. ha resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza n. 22316 del 2000 ha condannato il B. al pagamento, in favore del Condominio attore della somma di L. 40.285.993, oltre gli interessi legali.

Gravata tale pronunzia dal soccombente B., nel contraddittorio del Condominio di (OMISSIS) che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza 11 febbraio – 28 aprile 2004, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha quantificato il credito del Condominio appellato in Euro 18.223,69 oltre gli interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 13 giugno 2005 B.E., affidato a un unico, complesso, motivo.

Resiste, con controricorso il condominio di (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, cui hanno fatto seguito altre due relazioni peritali a seguito della presentazione di nuovi documenti da parte del B. e delle eccezioni sollevate da questo ultimo – hanno osservato i giudici di secondo grado – ha evidenziato notevoli irregolarità contabili nonchè la mancanza di documenti giustificativi di spese per importi rilevanti, concludendo che, nella amministrazione condominiale, a fronte di entrate per L. 68.126.690, erano documentate solo uscite per L. 32.840.697, con un disavanzo di L. 35.285.993.

Ritiene la Corte – hanno affermato quei giudici – di condividere le conclusioni della CTU articolate in una prima relazione e in due supplementi, fondate su un accurato esame della documentazione contabile ed in particolare di tutta la documentazione prodotta a più riprese dall’ appellante, congruamente motivate e prive di vizi logici, conclusioni che sono state fatte proprie dal giudice di primo grado.

2. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 157 c.p.c.;

dell’art. 2967, 2721, 2722, 2724, 2725 e 2726 c.c.; artt. 61, 62, 194, 195 e 198 c.p.c.; dell’art. 90 disp. att. c.p.c.”.

3. Il ricorso, per più aspetti inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

3.1. A norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006, sì che non trovano applicazione le sopravvenute disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro ®per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “omessa”, nonchè “insufficiente” e, ancora “contraddittoria”, è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost.

e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente.

Posto che nella specie, dopo la generica affermazione esposta nella rubrica del motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) nella parte dedicata alla illustrazione del motivo non è in alcun modo precisato in quale “punto decisivo” la motivazione sia stata omessa, in quale insufficiente, in quale, infine, contraddittoria è palese – già sotto tale profilo – la inammissibilità del motivo.

3.2. Giusta quanto assolutamente incontroverso, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Contemporaneamente, sempre alla luce di quanto non controverso in giurisprudenza, si osserva che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 c.p.c.) – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845).

Non controversi i principi che precedono, è palese che qualora si deduca – come nella specie – che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione è censurabile sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere sorretta da una contraddittoria motivazione è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, trascrivere, nel ricorso, le espressioni tra loro contraddittorie ossia inconciliabili contenute nella parte motiva della sentenza impugnata che si elidono a vicenda e non permettono, di conseguenza, di comprendere quale sia la ratio decidendi che sorregge la pronunzia stessa.

Poichè nella specie parte ricorrente pur denunziando nella intestazione del motivo in esame “contraddittorietà insanabile della motivazione” si è astenuto, totalmente – nella successiva parte espositiva – dal trascrivere le proposizioni presenti nella sentenza impugnata tra loro contraddittorie, è evidente che nella parte de qua il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

3.3. In termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa del ricorrente (e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice) il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può,invece, essere inteso – come ora pretende il ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, nonchè Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

Atteso, per contro, che nella specie – in ispregio di quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione – parte ricorrente sollecita, in sintesi, da parte di questa Corte non solo un (precluso) giudizio di merito di terzo grado ma una nuova valutazione tecnica delle risultanze di causa, dopo il deposito, nel corso del giudizio di primo grado, di una relazione del c.t.u. e di due supplementi, tutti sollecitati dall’odierno ricorrente, è evidente anche sotto tale profilo la inammissibilità del motivo.

3.4. In più punti del complesso, articolatissimo, motivo, il ricorrente denunzia, che nella relazione di consulenza e, quindi, nella sentenza, che ha fatto propria tale relazione, esisterebbero affermazioni in contrasto con le obiettive risultanze di causa (quanto alla affermata inesistenza di documenti invece esistenti, prodotti da esso concludente).

La deduzione è inammissibile.

Giusta la testuale previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia “l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.

“Vi è questo errore – in particolare – quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la verità è incontestabilmente esclusa”.

Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità – come anticipato – della censura in esame.

Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero affermato, a fondamento della propria decisione, sia l’assenza di documentazione utile per l’esame della controversia, in realtà versata in atti, sia di avere ritenuto non depositate molteplici ricevute di spesa invece regolarmente in atti, imputano a costoro un travisamento dei fatti che – in quanto tale – non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell’inesatta percezione da parte, prima del consulente tecnico d’ufficio, poi del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (tra le tantissime, Cass. 9 gennaio 2007, n. 213; Cass. 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14100; Cass. 18 gennaio 2006, n. 830; Cass. 30 novembre 2005, n. 26091).

3. 5. Parte ricorrente si duole, ancora, sia della mancata valutazione di molteplici documenti esistenti in atti, sia della mancata ammissione di alcune prove testimoniali.

Entrambe tali censure sono inammissibili per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.

Al riguardo, si osserva, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il ricorso per cassazione – in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere – particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte – a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 9 gennaio 2006, n. 79, tra le tantissime). (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369: Cass. 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 10 agosto 2004, n. 15412; Cass. 13 settembre 1999, n. 9734, tra le tantissime).

Il ricorrente per cassazione – pertanto – il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale – quale, nella specie, da un lato, l’omessa considerazione che alcuni documenti ancorchè non fiscalmente in regola erano idonei a dare la dimostrazione di alcuni esborsi, dall’altra la mancata ammissione di diversi capitoli di prova testimoniale – ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

E’ palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento genericamente ai richiamati documenti nonchè alle prove testimoniali che a sua avviso avrebbero, con certezza, condotto a una diversa soluzione della controversia, ma doveva, eventualmente, trascrivere in ricorso il contenuto sia dei documenti, sia delle prove orali non ammesse, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.

3.6. Anche a prescindere da quanto sopra si osserva che la sentenza impugnata, sul punto specifico ha accertato:

– il ctu ha esaminato tutta la documentazione di volta in volta prodotta;

– in merito alla eventuale utilizzazione di documenti, tale eventuale irregolarità – al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, è fonte di nullità soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale, e nessuna eccezione risulta essere stata proposta in merito.

Non risultando in alcun modo contestate, nel motivo, gli argomenti sopra riferiti è palese – anche sotto tale, ulteriore, profilo – la infondatezza del proposto ricorso.

4. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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