Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1715 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. III, 26/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29841-2019 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY,

23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE NOVARA;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1103/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente J.E. è cittadino del (OMISSIS), da cui racconta di essere fuggito per via di una vicenda che ha interessato direttamente il fratello ed indirettamente lui.

In particolare, il fratello, membro dell’esercito regolare, sarebbe stato arrestato per motivi che il ricorrente non ha saputo riferire, ma che hanno condotto anche al suo momentaneo arresto, eseguito allo scopo di far si che egli confessasse dove il fratello militare aveva nascosto della roba di cui si era appropriato.

Non potendo il ricorrente soddisfare questa richiesta, e prevedendo di venire arrestato nuovamente, è fuggito via. Ha chiesto dunque il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria e del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta.

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Novara, che ha ritenuto poco credibile la sua versione dei fatti e comunque superata la situazione di pericolo in (OMISSIS), confermando dunque la decisione della Commissione Territoriale; la corte di appello ha confermato a sua volta la decisione del Tribunale.

Ricorre J.E. con due motivi. Non v’è controricorso del Ministero dell’Interno.

La causa è stata decisa a seguito di udienza ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata costituita da due argomenti: da un lato si ritiene poco credibile la narrazione del ricorrente quanto ai motivi della sua fuga; per altro verso si osserva che, anche in caso di racconto credibile, la situazione del (OMISSIS) risulta assai mutata con destituzione del dittatore imperante al momento della fuga e instaurazione di un regime più o meno democratico.

2.- Il ricorrente contesta questa ratio con due motivi.

Con il primo motivo assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e della Convenzione di Ginevra, quanto al riconoscimento dello stato di rifugiato, che è concesso a chi corre pericoli legati alla sua religione, allo stato, alle convinzioni politiche, pericoli che derivano dalla situazione del paese di origine; ritiene il ricorrente che l’accertamento di questi presupposti, seppure soggetto alla regola ordinaria dell’onere della prova, vada effettuato altresì utilizzando poteri d’ufficio cui la corte non avrebbe fatto ricorso adeguatamente.

Di fatto, risultava peraltro dalle stesse fonti citate dalla corte che la situazione del (OMISSIS) era da ritenersi di pericolo per i civili.

Inoltre, quanto alla protezione umanitaria la corte avrebbe errato nel criterio di giudizio, non tendendo conto della compromissione nel paese d’origine dei diritti primari del ricorrente.

Con il secondo motivo lamenta omesso esame di un fatto, che consisterebbe nella “storia del ricorrente”.

Si contesta alla corte di non aver fatto ricorso a ragionamenti indiziari allo scopo di ritenere la prova della vulnerabilità del ricorrente rispetto alla situazione del (OMISSIS).

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Invero nella esposizione del fatto (pp. 1-3 manca del tutto il riferimento alle domande introduttive, alle difese svolte in primo grado, alle motivazioni della decisione del Tribunale, ai motivi con cui è stata impugnata; tutte indicazioni necessarie a precisare l’ambito delle questioni poste dalla parte e decise dai giudici di merito.

Inoltre, i due motivi non si occupano in alcun modo dell’ampia motivazione della corte, svolgendo considerazioni che prescindono dall’identificare in modo chiaro la motivazione cui si vorrebbero riferite.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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