Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1715 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1715 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 23998-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ANTELUPI SRL;
– intimato –

2017

Nonché da:

2628

ANTELUPI SRL,
GIULIO
PATRIZIA

CESARE
DEL

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
71,

presso

NOSTRO,

lo

studio

rappresentato

dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO;
í’s

dell’avvocato
e

difeso

Data pubblicazione: 24/01/2018

- controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

la

sentenza

COMM.TRIB.REG. , SEZ.DIST.

n.

167/2009

di MESSINA,

della

depositata il

22/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

avverso

Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha impugnato, con tre motivi, la sentenza n.
167/26/09, depositata dalla CTR della Sicilia il 22.09.2009;
ha riferito che, a seguito di processi verbali di constatazione redatti dalla
GdF competente, emetteva nei confronti della Antelupi s.r.l. l’avviso di
accertamento n. R31)3000080, notificato il 12.12.2002 e relativo all’anno

contestava in particolare l’indebita deduzione di costi relativi a operazioni
soggettivamente inesistenti, per l’acquisto di bestiame dalla Montaltino s.r.I.,
sedente in Formia, riivelatasi una società cartiera, nonché di costi non
sufficientemente documentati per schede carburante e oneri di manutenzione
di macchinari.
Nel contenzioso che era seguito la contribuente vedeva accolto il proprio
ricorso dal giudice tributario di primo e di secondo grado;
con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c., 75 (ora 109)
co. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360 co. 1 , n. 3 c.p.c. per
l’erronea interpretazione della disciplina relativa alla deducibilità dei costi in
presenza di operazioni soggettivamente inesistenti;
con il secondo motivo denuncia la motivazione insufficiente su un fatto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per aver
ritenuto legittima la detrazione operata dalla contribuente in relazione ai costi
riportati nelle schede carburante;
con il terzo motivo denuncia la motivazione insufficiente su un fatto
decisivo della controversia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per aver
ritenuto legittima la deduzione dei costi riferiti alle spese di manutenzione di
automezzi;
Si costituiva la società, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e nel
merito la sua infondatezza; inoltre con ricorso incidentale denunciava l’omessa
motivazione della sentenza, in violazione dell’art. 360 co. 1, n. 5. c.p.c., in
relazione agli artt. 329 c.p.c. e 56 del d.P.R. n. 546 del 1992, per l’eccepita
RGN 23998/2010
RiétvTederici

d’imposta 1996, per maggiore Irpeg e Ilor, oltre interessi e sanzioni. L’Agenzia

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parziale acquiescenza della Amministrazione alla deducibilità dei costi sostenuti
dalla contribuente, nonché sulla omessa motivazione in ordine alla veridicità
soggettiva delle fatture contestate, riproposta in sede d’appello ma non
esaminata dal giudice tributario regionale.
Erano infine depositate le memorie previste dall’art. 380 bis1 c.p.c.

Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del
ricorso, sollevate dalla Antelupi, perché esso, anche con riguardo agli atti e alla
documentazione su cui si fonda, rispetta i requisiti formali richiesti dagli artt.
366 e 369 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la decisione della
Commissione regionale abbia erroneamente valorizzato la circostanza che la
Antelupi avesse ricevuto la merce e pagato il corrispettivo, laddove ciò non è
ritenuto sufficiente per escludere le conseguenze della consapevolezza della
operazione soggettivamente inesistente, non essendo indifferente che il
cedente/prestatore sia quello effettivo o la società cartiera. A tal fine la difesa
della Agenzia è rivolta alla disciplina sull’IVA e ai presupposti per la detrazione
dell’imposta risultante dalle fatture, per finire, solo nella conclusione del
ragionamento, con l’affermare che «appare evidente come dallo stesso
meccanismo che presiede al funzionamento dell’Iva discende che il diritto alla
detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti non può prescindere dalla
regolarità giuridica dell’operazione effettuata>> (pag. 12 del ricorso).
Sennonché il ricorso non coglie la ratio della motivazione della sentenza
impugnata; è a tal fine utile rammentare che già in tema di IVA la
giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato come
l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto alla detrazione debba
essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni soggettivamente
inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici,
che il contribuente al momento dell’acquisto del bene o del servizio sapeva o
avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione
invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione
RGN 23998/2010
Rékfeciprici •

Considerato che:

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commessa dal fornitore; nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente
inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa
l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di
dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello”
(contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni
per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con

elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte
del contribuente (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 24426/2013). Nel caso che ci
occupa il giudice regionale non si è allontanato da tale principio, ma nella
valutazione della operazione sottoposta all’accertamento della Amministrazione
ha ritenuto che la condotta tenuta dalla contribuente abbia superato la
presunzione di innocenza, ossia ha ritenuto non provati i presupposti di
colpevolezza della società;
deve peraltro considerarsi che la controversia ha ad oggetto non già il
diritto alla detrazione dell’iva pagata, ai fini della compensazione tra il tributo
armonizzato assolto e quello riscosso, ma quella, distinta, della deducibilità dei
costi sostenuti dall’impresa, ai fini Irpeg ed Dor, come al termine del lungo
ragionamento sembra avvedersi la stessa Amministrazione; ebbene, a seguito
della modifica apportata all’art. 14, co. 4 bis, della I. n. 537 del 1993, come
introdotta dall’art. 8, co. 1, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, conv. nella I. n. 44
del 2012 -novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva
in bonam partem, stante il tenore del co. 3 del medesimo articolo- sono
deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno
inserite in una “frode carosello”, per il solo fatto che siano stati sostenuti.
Tanto è dovuto anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del
carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto
con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o
determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati
per il compimento di un delitto non colposo (Cass., Sez. 5, sent. n. 26461 del
2014; sent. n. 13800 del 2014; sent. n. 10167 del 2012); nel caso che ci
occupa è pacifico che i costi siano stati sostenuti per l’acquisto della merce, e
RGN 23998/2010
Ryl,\ Federici

strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli

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ciò è riconosciuto dalla stessa Amministrazione, che ne contesta la detraibilità
(sic, ma si tratta di deducibilità) solo perché relativa ad operazioni qualificate
come soggettivamente inesistenti; ne discende allora anche un sopraggiunto
difetto d’interesse al motivo d’impugnazione; in conclusione il primo motivo è
infondato.
E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso dell’Amministrazione;

società contribuente, che svolge attività di commercio di animali vivi e da
macellazione, perché le schede carburante erano prive dell’indicazione in litri di
ogni approvvigionamento. Tale carenza è stata ritenuta in sentenza una
irrilevante omissione formale, motivazione contestata invece dalla Agenzia che
alla insufficiente descrizione dell’operazione attribuisce valore più pregnante,
idonea a giustificare l’indeducibilità dei costi. La giurisprudenza di legittimità ha
costantemente subordinato la possibilità di detrarre l’imposta assolta per
l’acquisto di carburante destinato ad alimentare i mezzi utilizzati per l’esercizio
dell’impresa alla completezza delle schede carburante (Cass., Sez. 5, sent. n.
24409 del 2016; sent. n. 25122 del 2014, sent. n. 6606 del 2013). Ebbene, se
è vero che con riguardo all’anno d’imposta -ma non all’anno della verifica cui la
società è stata sottoposta- era vigente il DM n. 677 del 1977, che tra gli
elementi da riportare nella scheda carburante faceva menzione anche dei litri
di ogni approvvigionamento, è altrettanto vero che il successivo d.P.R. n. 444
del 1997, in vigore dall’1.01.1998, nel semplificare i dati della scheda non ha
fatto più cenno alla quantità del rifornimento. Ciò è ribadito nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 205/E del 12.08.1998.
Tenuto conto allora che la censura mossa alla sentenza è ricondotta al vizio
di motivazione, quale vizio della valutazione di fatto operata in sede di merito,
essa è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della insufficienza o
contraddittorietà (secondo la formulazione,

ratione temporis

applicabile,

dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c.). Proprio alla luce della disciplina normativa già
vigente all’epoca dell’accertamento la motivazione non è carente né
contraddittoria, bensì coerente con lo svilimento del dato tecnico non più
RGN 23998/2010
ReAlpfederici
(

questa ha ritenuto indeducibili i costi relativi al carburante consumato dalla

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richiesto dalla disciplina positiva. La motivazione è pertanto immune da vizi e
la censura proposta con il ricorso è infondata.
Inammissibile infine, per difetto di autosufficienza, è il terzo motivo del
ricorso. Con esso l’Amministrazione ha censurato la sentenza per aver
riconosciuto la deducibilità dei costi di manutenzione degli automezzi della
società, sebbene la relativa documentazione fosse priva dei dati identificativi

una valutazione di fatto del giudice d’appello, sarebbe stato necessario quanto
meno riportare uno dei documenti fiscali, che l’Amministrazione reputa
insufficiente a provare l’appartenenza del mezzo alla società e l’inerenza delle
operazioni alla attività commerciale. La integrale omissione di elementi sul
punto è riconducibile alla violazione della prescrizione prevista dall’art. 366, co.
1, n. 6, c.p.c.
Infine i due motivi del ricorso incidentale, spiegato dalla contribuente nella
subordinata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, sono assorbiti
dall’esito del giudizio sul ricorso della Amministrazione.

Considerato che
il ricorso principale va rigettato e resta assorbito quello incidentale; per
conseguenza, quanto all’e spese, l’Agenzia va condannata al loro pagamento,
nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna
l’Agenzia alla rifusione delle spese di causa sostenute dalla società Antelupi
s.r.I., che liquida in C 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 24 ottobre 2017.
Il Presidente
Antonio Greco

degli automezzi, in concreto della targa del mezzo. A fronte di una censura su

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