Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1715 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20825-2015 proposto da:

SININFORM – SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il Decreto n. 138 del 2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 18/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala, nella quale si era insinuata la Banca con la denominazione di Cassa rurale ed artigiana Sen. Pietro Grammatico;

che con Decreto in data 18 febbraio 2015, la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che l’ammissione al passivo del fallimento nei confronti di S.V. e L.A. è stata chiesta dalla Cassa rurale ed artigiana dell’Agro Marsalese corrente in (OMISSIS) contrada (OMISSIS) e che non sussiste alcun elemento per ritenere che la Cassa rurale ed artigiana dell’Agro Marsalese debba individuarsi nella Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico con sede in (OMISSIS) in ragione di un mero mutamento di denominazione sociale;

che – ha sottolineato la Corte di Caltanissetta – trattasi di due soggetti esercenti attività bancaria e di credito formalmente diversi, per i quali non appare possibile affermare un’eventuale continuità nei rapporti: non sussiste dunque prova che il soggetto che riportava danno morale da irragionevole ritardo da definizione di procedura fallimentare sia il medesimo che rilasciava procura alla Sininform ai fini del giudizio di equa riparazione;

che, “per completezza”, la Corte d’appello ha rilevato che dallo stato passivo non si desume che la stessa “ditta” sia stata ammessa, laddove solo l’ammissione siccome creditore, nella specie non comprovata, poteva consentire di configurare l’inizio del decorso del termine per la definizione della procedura, eventualmente anche oltre un tempo ragionevole;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede, essendosi limitato a depositare un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3 e 4, nonchè degli artt. 81, 100 e 384 c.p.c.) la ricorrente sostiene che, in tema di equa riparazione ed in sede di giudizio di rinvio – a seguito di pronuncia della Corte di cassazione che abbia riconosciuto, al soggetto mandatario istante, la legittimazione processuale precedentemente negatagli -, il giudice territoriale non poteva rigettare nel merito la domanda, negandone la titolarità nel rapporto controverso, in assenza di eccezioni specificamente formulate e comprovate dalla parte pubblica; rileva inoltre che, avendo il soggetto istante formulato espressa richiesta di acquisizione degli atti del giudizio presupposto, detta titolarità non poteva neppure essere esclusa per effetto della mancata produzione di atti processuali e documenti, afferenti al giudizio presupposto;

che il motivo è infondato;

che nessuna violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 21666 del 31 gennaio 2014 è configurabile nella specie, posto che con quella pronuncia è stato annullato il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per la ritenuta nullità, a causa dell’indeterminatezza dell’oggetto, della procura ad negotia in forza della quale agiva la Sininform, con conseguente suo difetto di legittimazione processuale, laddove nel giudizio di rinvio la domanda è stata rigettata nel merito per mancata prova della effettiva titolarità, in capo alla mandante Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico, del rapporto controverso;

che, inoltre, correttamente la Corte d’appello ha rilevato la carenza di titolarità, in capo alla Banca di credito cooperativo, della posizione azionata nel giudizio di equa riparazione, per un verso risultando che “danneggiato” dal ritardo nella definizione della procedura fallimentare era il creditore istante Cassa rurale ed artigiana dell’Agro Marsalese e per l’altro verso non constando – a fronte della diversità dei soggetti esercenti l’attività bancaria – alcuna continuità nei rapporti tra le due banche per vicende traslative od altro;

che questa carenza di titolarità ben poteva, appunto, essere rilevata d’ufficio, avendo questa Corte statuito, a Sezioni Unite, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;

che, d’altra parte, era onere della parte istante dare prova del fatto costitutivo della propria pretesa, allegando le ragioni a sostegno della continuità nei rapporti tra la Cassa rurale e artigiana dell’Agro Marsalese, insinuatasi nel fallimento, e la Banca di credito cooperativo:

onere, questo, che non poteva essere surrogato dalla mera richiesta di acquisizione degli atti del giudizio presupposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, nel testo ratione temporis applicabile (cfr. Cass., Sez. 6-2, 3 febbraio 2015, n. 1936);

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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