Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17149 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4472/2016 proposto da:

SAF HOLLAND GMBH, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUIDO CRAVETTO;

– ricorrente –

contro

MERKER SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1179/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 26 ottobre 2015, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l’azione revocatoria proposta dalla Merker spa, in amministrazione straordinaria, in favore di Saf Holland Gmbh, e di conseguenza ha condannato quest’ultima alle restituzioni.

La Saf Holland ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la Merker spa.

Il primo motivo di ricorso, per violazione di legge, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, tenendo conto del parametro della comune prudenza, della ordinaria diligenza, della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. n. 8827/2011). In particolare, la sentenza impugnata ha accertato plausibilmente la consapevolezza dello stato di insolvenza sulla base di ragionevoli presunzioni.

Il secondo motivo, per violazione di legge, è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, avendo la corte d’appello esaminato l’elemento soggettivo dell’azione nel quadro di una valutazione globale della fattispecie e valutando i documenti, nonostante i dubbi espressi circa la loro ammissibilità.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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