Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17149 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 10/08/2011), n.17149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18974/2010 proposto da:

C.J.A., F.K.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI

Sabina, che le rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

28159/2009 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione

del giudice amministrativo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.M.K. e C.A.J. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca esponendo che: con decreto del 29 marzo 1996 il Ministero aveva bandito un concorso per soli titoli ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, a cattedre e posti nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria, fra l’altro per la classe di concorso “3/C-conversazione in lingua inglese”;

il bando, nell’art. 2, consentiva la partecipazione al concorso ai docenti che avessero prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno 360 giorni anche non continuativi a partire dall’anno scolastico 1992 /1993 per insegnamenti con il prescritto titolo di studio, o per l’attività di esperto, servizi ed attività considerate utili tanto ai fini dell’ammissione al concorso quanto ai fini dell’attribuzione del punteggio;

nella graduatoria concorsuale, approvata con decreto del 30 agosto 1996 n. 576, esse ricorrenti si erano classificate al secondo posto, la F., ed al terzo posto la C.; successivamente però con provvedimenti del Provveditore agli studi di Roma in data 27 novembre 1996 erano state escluse dalla partecipazione al concorso per il mancato possesso del requisito di cui all’art. 2 del bando;

il giudice amministrativo, in sede di appello, con decisione n. 8179 del 2004, aveva annullato i decreti di esclusione dal concorso, ripristinando la posizione delle due ricorrenti nella graduatoria;

in data 1 settembre 2005 esse ricorrenti erano state reintegrate in servizio ma con decorrenza giuridica ed economica a far data dallo stesso giorno; l’efficacia ex tunc dell’annullamento degli atti amministrativi impugnati comportava invece il reinserimento di esse istanti nella graduatoria definitiva dalla quale erano state illegittimamente escluse ed anche la necessaria ricostruzione delle carriere sia sotto il profilo giuridico che economico, con conseguente derivata liquidazione di tutti gli emolumenti maturati, dalla data di adozione dei provvedimenti illegittimi fino a quella di effettiva reintegra nel posto di lavoro;

per contro l’amministrazione aveva omesso di regolarizzare la posizione di esse ricorrenti determinando a loro carico un grave pregiudizio di natura patrimoniale riconducibile quanto meno alla mancata corresponsione degli emolumenti dal 1 settembre 1996-inizio dell’anno scolastico 1996/97- al 31 agosto 2005;

inoltre esse ricorrenti avevano anche subito la mancata contabilizzazione ai fini della carriera degli scatti di anzianità e pensionistici nei nove anni di mancato servizio.

Sulla base di queste premesse la F. e la C. hanno chiesto al Tribunale, previo accertamento dell’avvenuta definitiva declaratoria di illegittimità dei provvedimenti del Provveditore agli studi di Roma 27 novembre 1996 ad opera del Consiglio di Stato con la decisione sopra richiamata, e considerato che la caducazione di tali atti aveva fatto rivivere la graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto del 30 agosto 1996, nella quale si erano classificate rispettivamente al secondo ed al terzo posto, e perciò in posizioni sicuramente idonee all’inserimento in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 1996-1997, di:

dichiarare il loro diritto ad essere riconosciute come assunte in servizio di ruolo permanente a far data dal 1 settembre 1996 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;

condannare pertanto l’Amministrazione al risarcimento del danno nella misura di Euro 184.856,88 per ciascuna, pari alle spettanze lavorative maturate ma non corrisposte a far data dalla esclusione illegittima fino a quella dell’effettivo ripristino del rapporto Ad di lavoro avvenuto con decorrenza giuridica ed economica del settembre 2005, nonchè al pagamento di tutte le differenze retributive maturate successivamente a tale data oltre le successive maturande, calcolate secondo i nuovi scaglioni determinati dalla ricostruzione delle carriere con la decorrenza sopra indicata.

In via subordinata le ricorrenti hanno chiesto, poi, di condannare l’Amministrazione al pagamento della somma sopra indicata anche al titolo di lucro cessante, da liquidarsi equitativamente nonchè al pagamento di Euro 15.000, determinate eventualmente in via equitativa, pari alle differenze retributive tra il dovuto ed il corrisposto dal settembre 2005 al saldo.

Il Ministero convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, senza proporre questioni circa la giurisdizione.

Poichè tuttavia il Tribunale, esprimendo dubbi sulla propria giurisdizione ha invitato le parti a discutere di tale questione, le ricorrenti propongono regolamento di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le ricorrenti hanno prodotto memoria in replica alle conclusioni del P.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo le ricorrenti dovrebbe essere affermata la giurisdizione del g.o. in quanto nel giudizio da esse instaurato non sarebbe contestata la procedura concorsuale nè sarebbe stata chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi, risultando proposta una domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti soggettivi consumata dal Ministero.

La Corte ritiene per contro che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo. Come risulta dalla narrativa che precede il fondamento della richiesta risarcitoria avanzata dalle ricorrenti sta nella loro illegittima esclusione dalla graduatoria concorsuale, disposta dall’Amministrazione con il provvedimento del 27 novembre 1996, poi annullato dal giudice amministrativo. L’esclusione ha determinato la mancata assunzione delle ricorrenti con conseguente perdita patrimoniale, sia sotto il profilo retributivo sia sotto il profilo degli sviluppi di carriera.

Alla base della domanda delle ricorrenti vi è, dunque, la denunzia di un illegittimo uso del potere amministrativo nella formulazione conclusiva della graduatoria, che – come nel caso, sostanzialmente analogo, deciso da queste Sezioni unite con sentenza 30 giugno 2009 n. 15235 – rendendo impossibile la tempestiva assunzione ha determinato il pregiudizio del quale viene chiesto il ristoro.

Tale domanda, siccome riconducibile all’esercizio di attività autoritativa da parte della P.A., spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. Sez. Un. n. 15235 del 2009, cit.; nonchè Sez. Un., 13 giugno 2006, n. 13659; Sez. Un. 19 aprile 2007, n. 9322;

Sez. Un. 13 dicembre 2008, n. 30254) risultando quindi superato il diverso orientamento invocato dalle ricorrenti con il richiamo a Sez. Un. 23 gennaio 2006, n. 1207 (cui ha fatto seguito, in senso conforme, Sez. un. 25 gennaio 2006, n. 1373).

In conclusione, deve esser dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Non si deve pronunziare sulle spese in assenza di attività difensiva del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al TAR competente; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA