Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17148 del 28/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17148 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6932/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Moschini Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Ravone
e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Roma, via Lima, 15
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 98/8/10, depositata il 29 ottobre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2018 dal
Consigliere Paolo Catallozzi;

Data pubblicazione: 28/06/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
uditi gli avv. Mario Capolupo, per la ricorrente, e Vincenzo Ravone,
per il controricorrente
FATTI DI CAUSA

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,
depositata il 29 ottobre 2010, di reiezione dell’appello dalla stessa
proposta, con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi
di giudizio, compensate in prime cure, avverso la sentenza di primo
grado che aveva accolto il ricorso di Moschini Giovanni per
l’annullamento dell’avviso di liquidazione con cui era stata revocata
l’agevolazione i.v.a. per l’acquisto della prima casa, liquidata la
relativa maggiore imposta e irrogate le relative sanzioni.
2. Dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio
aveva contestato la sussistenza del mantenimento del diritto alla
fruizione dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa in quanto il
contribuente, dopo aver usufruito di tale agevolazione, con
versamento dell’i.v.a. in misura ridotta, in occasione dell’acquisto di
un’unità immobiliare per civile abitazione, aveva, successivamente,
alienato tale unità e acquistato, entro il termine di un anno
dell’alienazione, la quota indivisa di un quarto della nuda proprietà di
altro immobile richiedendo di avvalersi nuovamente dell’aliquota di
imposta ridotta.
2.1. Il giudice di appello, confermando la decisione di primo
grado, ha ritenuto che il mantenimento delle agevolazioni previste
per l’acquisto della prima casa a seguito del trasferimento
dell’immobile ricorre anche in caso di successivo acquisto della nuda
proprietà di altro immobile qualora, come nel caso in esame, risulti
dimostrato che l’acquirente abbia provveduto a destinare tale ultimo

2

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso

immobile ad abitazione principale.
3. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso il contribuente, il quale deposita,
altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia

quarto, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 1986, n. 131, per
aver la sentenza impugnata riconosciuto il mantenimento
dell’agevolazione originariamente concessa pur in difetto di un titolo
giuridico idoneo a porre in essere un atto di destinazione ad
abitazione principale dell’immobile.
Evidenzia, in proposito, che l’acquisto della nuda proprietà di un
immobile – tanto più che intervenuto solo per una quota – non
costituisce titolo giuridico idoneo e sufficiente a porre in essere un
siffatto atto di destinazione, non consentendo di conseguire quella
disponibilità del bene indispensabile per la destinazione dello stesso a
propria abitazione e a nulla rilevando l’eventuale trasferimento della
residenza da parte dell’acquirente.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 16, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella
formulazione vigente ratione temporis, prevede che sia pari al 4%
l’aliquota dell’i.v.a. dovuta per le operazioni che hanno per oggetto i
beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A del decreti medesimo,
tra cui sono menzionate anche, alla parte II, n. 21, le case di
abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota
II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
L’art.
richiamata

1,

nota II bis, primo comma, della parte prima della
Tariffa

individuava

tali

3

condizioni,

previste

per

la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, comma

l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro dovuta per
gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione
non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, nelle
seguenti circostanze: che l’immobile fosse ubicato nel territorio del
comune in cui l’acquirente aveva o avrebbe stabilito entro diciotto

l’acquirente svolgeva la propria attività ovvero, se trasferito all’estero
per ragioni di lavoro, in quello in cui aveva sede o esercitava l’attività
il soggetto da cui dipendeva ovvero, nel caso in cui l’acquirente fosse
cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile fosse acquisito
come prima casa sul territorio italiano (lett. a); che nell’atto di
acquisto l’acquirente dichiarasse di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
era situato l’immobile da acquistare (lett. b); che nell’atto di acquisto
l’acquirente dichiarasse di non essere titolare, neppure per quote,
anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge
con agevolazioni fiscali (lett. c).
Il quarto comma della richiamata nota II bis prevedeva la perdita
dell’agevolazione – con obbligo del contribuente di versare le imposte
non assolte nella misura ordinaria, nonché la relativa sovrattassa (anche) in caso di trasferimento dell’immobile acquistato prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che,
entro un anno dall’alienazione, il contribuente avesse proceduto
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
1.2. Tale ultima disposizione delinea una fattispecie del tutto
diversa da quella dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo la regola

4

mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui

della decadenza dai benefici prevista dal primo periodo dello stesso
comma in presenza di determinate circostanze e, al tempo stesso,
introducendo un’eccezione a tale regola nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle

all’acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle
stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per
l’acquisto del primo immobile.
In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è
subordinato – oltre al fatto di non essere titolare di diritti di proprietà
(o di diritti a tal fine assimilati) su altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non
essere titolare di diritti di proprietà (o diritti, assimilati) su altra
abitazione acquistata con agevolazioni fiscali cd. «prima casa» – al
trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è
ubicato l’immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di
alienazione dell’immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva
condizione dell’acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
1.3. Siffatta differenza di disciplina – ritenuta non irragionevole
dalla Corte costituzionale (cfr. ord. del 13 febbraio 2009, n. 46) trova giustificazione nell’intenzione del legislatore di favorire
l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello
costituzionale (vedi, art. 47, secondo comma, della Cost.), anche a
coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza, per
le contingenti necessità della vita e, al contempo, di evitare che
l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi agevolati in virtù
della semplice integrazione dei requisiti necessari a godere della
agevolazione in riferimento al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno

5

suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento

2016, n. 13343; Cass., ord., 30 aprile 2015, n. 8847).
1.4. L’interesse del legislatore di favorire l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione, sotteso alla disciplina relativa
alla fruizione dell’agevolazione in esame, si desume anche
dall’estensione del beneficio agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, espressamente

Proprio in coerenza con tale finalità la giurisprudenza aveva
riconosciuto al contribuente la fruibilità dell’agevolazione fiscale per
gli atti traslativi della nuda proprietà di immobili anche per il periodo
antecedente l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 131, della I.n. 549
del 1995, sul presupposto della loro pari attitudine ad integrare un
progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato e previo
riconoscimento alla nuova normativa, sul punto, di una portata
interpretativa della disciplina anteriore (cfr. Cass. 30 gennaio 2008,
n. 2071; Cass. 6 aprile 1996, n. 3248).
1.5. Del pari in funzione della realizzazione dell’evidenziato
interesse perseguito dal legislatore questa Corte ha interpretato il
riferimento alla condizione per il mantenimento dell’agevolazione in
caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con
l’agevolazione e successivo acquisto nel termine annuale
rappresentata dall’«acquisto di un altro immobile da adibire a propria
abitazione principale».
Infatti, da un lato, ha riconosciuto sussistente tale condizione
anche al caso della costruzione da parte del contribuente, tramite
affidamento in appalto, di una nuova abitazione su terreno già di sua
proprietà, con conseguente esclusione di eventuali discriminazioni tra
acquisti a titolo originario e a titolo derivativo (cfr. Cass. 16
settembre 2016, n. 24253; Cass. 27 novembre 2015, n. 24253),
nonché al caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, entro un anno
dall’alienazione della prima, sia gratuito, in quanto il legislatore non

6

prevista dall’art. 3, comma 131, I. 28 dicembre 1995, n. 549.

opera alcuna distinzione tra acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo
gratuito (cfr. Cass. 13 novembre 2015, n. 23219; Cass. 26 giugno
2013, n. 16077).
Ha, inoltre, giudicato sussistenti gli estremi dell’agevolazione per
l’acquisto della “prima casa”, in relazione alla condizione di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di

territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, anche
al titolare di una quota particolarmente esigua di altro immobile, la
quale, non comportando il potere di disporre dell’immobile stesso
come propria abitazione, è assimilabile a una proprietà inidonea per
le esigenze abitative, tranne l’ipotesi della quota di un immobile in
comunione legale tra i coniugi (cfr. Cass., ord., 8 ottobre 2014, n.
21289; Cass. 14 maggio 2007, n. 10984).
Dall’altro, ha sottolineato che l’acquisto infrannuale dell’immobile
utile ad evitare la perdita del beneficio, pur potendo interessare non
l’intero, ma solo una quota dell’immobile, è inidoneo al fine in esame
qualora tale quota non sia significativa della concreta possibilità di
disporre del bene per adibirlo a propria abitazione, alla stregua dei
limiti all’uso della cosa comune, previsti nell’art. 1102 c.c., in quanto
non attribuisce all’acquirente il potere di disporne come abitazione
propria (cfr. Cass. 17 giugno 2011, n. 13291).
1.6. Come già evidenziato, il diritto al mantenimento
dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiede che il
contribuente entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con l’agevolazione medesima, «proceda all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale».
A differenza della fattispecie relativa all’accesso al beneficio la
norma non estende espressamente il suo ambito di applicazione
anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, limitandosi a
richiedere l’acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione

7

proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel

principale.
1.7. Il riferimento della disposizione in esame al termine
“acquisto”, generalmente utilizzato, laddove non accompagnato dalla
indicazione dei diritti interessati, per indicare l’operazione con la
quale si consente ad un soggetto l’esercizio su un bene dei poteri
tipici del diritto di proprietà, nonché il collegamento ivi previsto tra

induce a ritenere che l’atto necessario affinché il contribuente eviti la
decadenza dell’agevolazione cd. prima casa di cui ha fruito in
precedenza sia rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e
il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva e,
conseguentemente, nell’esercizio dei relativi poteri, a destinare la
stessa quale sua abitazione principale.
Una siffatta affermazione, oltre ad imporsi in ragione di
un’interpretazione letterale e logica della disposizione in esame,
risulta coerente con la illustrata ratio della disciplina complessiva in
tema di benefici cd. “prima casa”, permettendo di circoscrivere
l’agevolazione (e il suo mantenimento) solo a quelle operazioni
idonee a favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione.
In linea con tale ratio assume rilievo sia l’acquisto della proprietà
di un’abitazione da destinare ad abitazione principale, sia la
realizzazione di una nuova abitazione su un terreno di proprietà.
Si evidenzia, inoltre, che, venendo in rilievo una norma che
prevede una deroga ad una decadenza da un beneficio fiscale, si
impone una sua lettura restrittiva (cfr., sulla necessità di interpretare
in senso restrittivo le disposizioni normative che prevedono
agevolazioni fiscali, Cass. 29 dicembre 2016, n. 27331; Cass. 21
ottobre 2013, n. 23766).
Non rilevanti, dunque, si presentano circostanze – peraltro, nel
caso in esame, neanche puntualmente dedotte – relative all’eventuale

8

l’immobile acquistato e la sua destinazione ad abitazione principale,

conseguimento da parte del contribuente del diritto di godere e usare
dell’immobile in oggetto a seguito della conclusione di altri contratti o,
comunque, a seguito della autorizzazione concessagli da parte di terzi
aventi diritto, atteso che, alla luce della interpretazione seguita, la
destinazione dell’immobile ad abitazione principale deve essere
strettamente dipendente dall’idoneità dell’atto a trasferire al

1.8. Può, dunque, formularsi il seguente principio di diritto: «La
decadenza dall’agevolazione prima casa prevista dall’art. 1, nota IIbis), quarto comma, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per aver il contribuente trasferito per
atto a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con
l’agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data di acquisto non è evitata qualora, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con tale agevolazione,
proceda all’acquisto della nuda proprietà di altro immobile».
1.9. L’applicazione di tale principio al caso in esame, in cui il
contribuente, dopo aver alienato prima del decorso del termine di
cinque anni l’immobile acquistato con il beneficio della prima casa, ha
acquistato, entro un anno da tale alienazione, la nuda proprietà – per
una quota pari ad un quarto – di altro immobile, conduce a ritenere
che il nuovo acquisto effettuato non assume rilevanza ai fini del
mantenimento dell’agevolazione fruita, a nulla rilevando la
destinazione dell’immobile oggetto dell’acquisto a propria abitazione
principale, in quanto non strumentalmente e direttamente collegata
all’atto di acquisto e indipendentemente da ogni considerazione al
fatto che tale acquisto ha interessato solo una quota minoritaria dei
diritti di nuda proprietà.
2. All’accoglimento del motivo esaminato segue l’assorbimento del
secondo motivo, al primo strettamente dipendente, con il quale

9

contribuente poteri di uso e godimento sul bene pieni e assoluti.

l’Agenzia deduce la violazione dei principi generali in tema di abuso
del diritto e dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 2697
c.c. e la falsa applicazione della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa,
Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
3. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata
cassata

di fatto, può decidersi nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo
proposto dal contribuente.
4. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento
giurisprudenziale,

appare

opportuno

disporre

l’integrale

compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018.

3.1. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA