Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17148 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6143/2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci
n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e
difende per procura unita al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da C.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di essere stato arrestato insieme al padre e alla matrigna per la morte di un uomo (che aveva derubato una prostituta) che era stato picchiato da un gruppo di ragazzi, presieduto dal ricorrente, che si occupava di mantenere l’ordine pubblico nel quartiere di Benin City dove abitava, in quanto c’era molta delinquenza. L’uomo poi morto era stato accompagnato in ospedale prima dell’arrivo della Polizia, la quale una volta giunta in Ospedale aveva ritenuto responsabile dell’accaduto il ricorrente.
A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha valutato il racconto del richiedente non credibile, per le numerose incoerenze su aspetti di sicuro rilievo della vicenda, scaturenti anche da un articolo di giornale esibito a sostegno dal richiedente, davanti alla Commissione territoriale, che tratta, invece, di una vicenda completamente diversa. Non sussistono, quindi, ad avviso del tribunale, i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendosi prospettata la ricorrenza di un danno grave derivante da una condanna a morte ovvero dalla sottoposizione a trattamenti inumani. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto la regione di provenienza del ricorrente (Edo State), è fuori dall’epicentro delle violenze di (OMISSIS). Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludono il rimpatrio.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto anche del paese di transito e cioè, la Libia; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, perchè generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si consuma in astratte considerazioni di diritto, in generale.
Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo del dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il tribunale ha esaminato la materia oggetto di controversia, con motivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”; mentre è infondato per il resto, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021