Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17148 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017), n. 17148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4387/2016 proposto da:
I.C., S.D., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA COSTABELLA 23, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO LAVITOLA,
rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA PIREDDA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, ENAC, in
persona del Presidente in carica, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona
del Direttore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 468/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 23 giugno 2015, rigettava l’appello di I.C., S.G. e S.D. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la loro domanda di usucapione di un terreno da essi venduto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo rimasti nella disponibilità del bene. Ad avviso della Corte, difettava l’animus rem sibi habendi, avendo i privati avuto non il possesso (utile ai fini dell’usucapione) ma la mera detenzione del fondo; non era maturato il termine utile per l’usucapione alla data di inizio del giudizio e non vi era stata l’interversione del possesso, non rilevando la prosecuzione dell’attività di coltivazione da parte degli appellanti, nè il mancato pagamento dell’indennizzo previsto.
Avverso questa sentenza le parti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; i Ministeri delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: imputa alla Corte d’appello di aver ravvisato nel mantenimento della disponibilità del bene da parte dei ricorrenti una semplice detenzione, anzichè il possesso, e di avere attribuito al comportamento dell’amministrazione l’effetto di impedire il decorso del termine utile per l’usucapione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1141 c.c., comma 2 e art. 132, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere la Corte correttamente applicato l’art. 1141 c.c., comma 2, in ordine all’interversione nel possesso.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
I ricorrenti, pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non hanno svolto specifiche argomentazioni volte a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015). Essi invocano, in realtà, una revisione del giudizio di fatto, che è preclusa al giudice di legittimità. La mancanza di motivazione di cui i ricorrenti si dolgono, a norma dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, rileva solo se assoluta, mentre nella specie la motivazione esiste ed è idonea a rivelare il percorso argomentativo seguito per la decisione.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre SPAD.
Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017