Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17148 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 10/08/2011), n.17148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8736/2010 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati TRIBULATO Giuseppe, ALOISI FRANCESCO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LARGO BOCCEA 34,

presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATAFU’ Carmelo, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.S., ha convenuto in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane, del quale era dipendente con qualifica di agente tecnico esattore, livello C, esponendo di essere stato illegittimamente escluso dal concorso interno per titoli ed esami a 10 posti di Capo Stazione, per mancanza del titolo di istruzione richiesto, e chiedendo il risarcimento del danno conseguente all’esclusione.

Il giudice di primo grado accogliendo l’eccezione del Consorzio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o., ritenendo trattarsi di un concorso per il conseguimento di una posizione lavorativa riferibile al livello B1 e quindi ad area superiore a quella di appartenenza.

La Corte d’Appello di Messina aderendo a questa tesi ha rigettato il ricorso.

C.S. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69; violazione ed erronea interpretazione dell’art. 19 del CCNL 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e di trafori; illogicità e difetto di motivazione avuto riguardo alle disposizioni del Regolamento del personale del Consorzio vigenti all’epoca del bando ed al contenuto delle qualifiche così come descritte dal CCNL cit..

Il motivo è infondato, E’ opportuno premettere che il rapporto di lavoro sul quale si controverte è intercorso con un’ente pubblico non economico regionale e va quindi ricondotto nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 1, in relazione al comma 2 dello stesso articolo, che include fra le amministrazioni pubbliche anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Benchè si tratti, quindi, di rapporto con una pubblica amministrazione, riconducibile alla disciplina del citato decreto legislativo, la fonte contrattuale della disciplina non è però un contratto stipulato dall’agente regionale per la rappresentanza negoziale ma è il C.C.N.L. 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, ossia un contratto di natura privatistica.

Poichè tuttavia si tratta di un contratto collettivo nazionale di lavoro questa Corte può conoscerne direttamente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) a condizione che esso sia indicato, a pena di inammissibilità, nel ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come sostituito dal cit. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5) e prodotto integralmente con lo stesso ricorso (art. 369, comma 2, n. 4, come sostituito dall’art. 7 del più volte cit. D.Lgs. n. 40 del 2006):

che è quanto è avvenuto nel caso in esame.

La natura privatistica della fonte collettiva fa sorgere il quesito se, dovendo giudicare della giurisdizione, essa possa venir interpretata, alla luce del criterio di selezione elaborato da questa Corte in materia di procedure concorsuali di assunzione. La risposta è ad avviso della Corte senz’altro positiva perchè quel criterio è stato costruito sulla base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, più volte citato, e non sulla base delle previsioni contrattuali, che viceversa da quel criterio hanno semmai ricevuto le necessarie chiarificazioni.

Ciò premesso, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo fissato il principio secondo cui in tema di impiego pubblico privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, attribuite alla giurisdizione de giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, (v. fra le molte, per tutte, Sez. Un. 12 ottobre 2009, n. 21558, che in applicazione di questo principio ha ritenuto appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al concorso interno presso il C.N.R. inerente al passaggio dal posto di ricercatore di primo livello a quello di ricercatore di terzo livello, vertendosi in tal caso in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze).

Nell’ambito di tale principio si è peraltro ulteriormente chiarito che per determinare quali siano i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate – che restano attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietà del “concorso pubblico”, ai sensi dell’art. 97 Cost. – occorre far riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva, fermo restando il potere del giudice di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicchè il passaggio da un’area all’altra configuri una novazione del rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di autonomia e responsabilità del dipendente (Sez. Un. 9 febbraio 2009, n. 3051, che in base al principio anzidetto, ha affermato sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo su controversia relativa a procedura concorsuale per la copertura di posti di area D, riservata ai dipendenti con inquadramento in area C1, secondo il sistema di classificazione del personale non dirigente di cui al c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999).

Nel caso in esame il cit. CCNL 16 febbraio 2000 ha distinto il personale diverso da quello con qualifica di quadro in sette livelli.

Il personale con qualifica di agente tecnico esattore è stato inquadrato nel livello C mentre il personale con qualifica di capo stazione è stato inquadrato nel livello B1, immediatamente superiore.

La Corte territoriale ha rilevato che in base al contratto collettivo la classificazione del personale è articolata in quattro ambiti professionali e che il livello C e il livello B1 appartengono a due ambiti diversi. Tale affermazione è conforme al testo contrattuale, al quale questa Corte può – come detto – accedere direttamente.

Il giudice di merito sottolinea inoltre che le qualifiche di cui si discute hanno contenuti professionali diversi e prevedono diversi titoli di accesso.

Anche queste affermazioni trovano riscontro nel contratto.

Quanto al primo genere di differenze vale osservare che mentre l’esattore opera sulla base di procedure e metodi prestabiliti per riscuotere i pedaggi, gestisce gli automatismi di stazione ed esegue operazioni sostanzialmente già codificate, applicando conoscenze teorico pratiche acquisibili mediante specifica formazione, i capo stazione ha la responsabilità di assicurare il funzionamento della stazione affidatagli con poteri di coordinamento e controllo dell’operato degli esattori e deve intervenire proprio dove il contenuto dell’intervento non è predeterminabile (il ccnl parla di “impreviste necessità”). Inoltre egli applica conoscenze specifiche alla cui acquisizione concorrono addestramento aziendale ed esperienza.

Risulta dunque chiaro che le due professionalità a confronto hanno contenuti essenzialmente diversi avendo l’esattore compiti essenzialmente esecutivi e il Capo stazione la responsabilità di una struttura aziendale con compiti di direzione e coordinamento.

Non casualmente quindi sono diversamente regolati anche i titoli di studio per l’accesso, prevedendosi per la qualifica di Capo Stazione e non per quella di Agente Tecnico Esattore il diploma di istruzione di secondo grado, che del resto è stata la ragione della esclusione del C. dalla procedura concorsuale.

I dati appena messi in evidenza, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non possono esser svalutati per la presenza nel regolamento aziendale risalente al 1997 di una categoria degli “addetti alla esazione” comprendente le due qualifiche di agente tecnico esattore e di capo stazione.

In proposito la Corte di merito ha osservato che queste distinzioni riguarderebbero la struttura dell’ente e i suoi servizi e non il personale che vi è addetto.

La lettura delle norme regolamentari dell’ente pubblico può esser fatta direttamente da questa Corte, poichè tali norme contribuiscono alla disciplina del rapporto. Ciò premesso deve osservarsi che la previsione di un’area di esazione non è di per se decisiva per ritenere che al suo interno ogni passaggio di qualifica abbia natura di progressione orizzontale e non verticale. Benchè ciò costituisca la regola non può escludersi che quando alla distribuzione operata dal regolamento si affianchi o, più ancora, segua nel tempo una specifica previsione contrattuale in materia di classificazione, in base alla quale sia stata bandita la selezione, è a quest’ultima che deve farsi principalmente riferimento per verificare se le parti abbiano inteso accorpare il personale in aree omogenee, considerato anche che la classificazione del personale costituisce oggetto tipico della contrattazione collettiva. La previsione regolamentare può quindi costituire ausilio interpretativo, ma non indurre l’interprete ad ignorare le specifiche clausole contrattuali in tema di classificazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al TAR competente; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, oltre ad Euro 3000,00 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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