Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17148 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17148 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 14540-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

2013
1082

BARBISAN
EMANUELA

PIZZOLOTTO

PIEREMILIO BRBPML44S10M118Q,
PZZMNL62L61L565I,

FAVRETTO

ROBERTO

FVRRRT64L13B563T;
/••

– intimati –

Data pubblicazione: 10/07/2013

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 13/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

IN FATTO
Con ricorso del 23.12.2011 Emanuela Pizzolotto, Roberto Favretto, in
proprio e nella qualità di erede di Domenico Favretto, Giorgio Favretto, quale
erede di Domenico Favretto, e Pieremilio Barbisan adivano la Corte d’appello

pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo
2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per
l’eccessiva durata di una procedura concorsuale iniziata innanzi al Tribunale
di Livorno il 10.5.1994 e non ancora conclusa.
Resisteva il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare la
prescrizione decennale della pretesa azionata.
Respinta detta eccezione, la Corte d’appello accoglieva la domanda
condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, per il titolo anzi detto,
della somma di € 10.500,00 per ciascun ricorrente.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia,
formulando un unico mezzo d’annullamento.
Emanuela Pizzolotto, Roberto Favretto, Giorgio Favretto e Pieremilio
Barbisan sono rimasti intimati.
Il Ministero ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato

denuncia la violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 1173 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
3

di Genova per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al

Si richiama, al riguardo, a Cass.

4524/10, la quale ha ritenuto che il

diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il

Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso
non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.
2. – Il motivo è infondato.
La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole ffi , in processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento 1’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
4

profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della

difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della

ultradecennale nella definizione del processo.
A tale enunciazione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,
comma 3 c.p.c., non ravvisandosi, né essendo state dedotte dalla parte
ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ragioni per provocare una
nuova e diversa presa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva
in questa sede.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo

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