Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.C., elett.te dom.to in Roma, alla via Dora n. 1 presso

lo studio dell’avv. Dottori Rita, rapp.to e difeso dall’avv. Camilli

Flavio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 96/2007/1 depositata il 9/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Perugia n. 26/3/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro Prima Casa. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/200 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione della nota 2 bis art. 1 della Tariffa parte 1^ all. al D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il beneficio di cui alla norma citata sarebbe strettamente connesso alla dichiarazione resa all’atto dell’acquisto – nella specie obbligo di trasferire la residenza – onde la parte non potrebbe, successivamente invocare un diverso presupposto agevolativo – svolgimento dell’attività lavorativa nel luogo in cui si trova l’immobile.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3449 del 12/02/2009) secondo cui “il legislatore pone a carico dell’acquirente un preciso onere, quello di rendere le dichiarazioni in parola, il cui adempimento costituisce una condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. E ciò, al fine di consentire all’Ufficio tributario di promuovere tempestivamente gli accertamenti del caso circa la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi”; deve pertanto ritenersi inammissibile un successivo mutamento della dichiarazione. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro Prima Casa.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall’ A. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro Prima Casa; compensa tutto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

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