Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 17/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 17/08/2016), n.17147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1707-2012 proposto da:

P.F., (c.f. (OMISSIS)), P.C. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 26,

presso l’avvocato ROBERTO GAGLIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIACOMO TARTAGLIONE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI CASERTA, COMUNE DI MADDALONI;

– intimati –

Nonchè da:

PROVINCIA DI CASERTA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL SELCE 441-A,

presso lo STUDIO LEGALE AVVOCATI GUIDO BATTIATO e PAOLINA FARAONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DE MATTEO, giusta

procura speciale per Notaio dott. EMANUELE PERRONE di CASERTA – Rep.

n. 35313 del 4.7.2016;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F. (c.f. (OMISSIS)), P.C. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 26,

presso l’avvocato ROBERTO GAGLIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIACOMO TARTAGLIONE, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI MADDALONI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3962/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale PROVINCIA DI

CASERTA, l’Avvocato MASSIMILIANO DE MATTEO che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto dei motivi primo e secondo dell’incidentale;

assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Provincia di Caserta ed il Comune di Maddaloni, ed, esponendo che un terreno di sua proprietà era stato occupato in via temporanea d’urgenza per l’ampliamento del locale Liceo Scientifico, che era stato realizzato senza che fosse emanato il decreto ablativo, chiese la determinazione dell’indennità di occupazione ed il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

Nel contraddittorio degli Enti convenuti, che negarono ciascuno la propria legittimazione, il Tribunale adito accolse la domanda e la decisione fu, in parte, riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, che, con la sentenza in data 25.11.2010, resa nei confronti di F. e P.C., eredi dell’originaria attrice, per quanto d’interesse, affermò: a) in riferimento all’indennità di occupazione, la legittimazione era da riconoscere, solo, alla Provincia espropriante, in nome e per conto della quale il Comune aveva proceduto ad occupare il bene; b) entrambi gli Enti erano invece obbligati a risarcire il danno alla proprietaria per la perdita del bene, atteso che il delegato non si era attivato per la tempestiva emissione del decreto d’espropriazione e la delegante non aveva adeguatamente esercitato il controllo sul delegato; c) il fondo non era legalmente edificatorio, sicchè l’indennità andava determinata in base alla disposizione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20 sulla scorta dei VAM, mentre il risarcimento doveva esser quantificato sulla scorta del valore venale, oltre rivalutazione ed interessi, accertato nella consulenza tecnica relativa ad un terreno limitrofo svolta in altro giudizio ed allegata agli atti, non potendosi tener conto della CTU che aveva considerato edificatorio il fondo e si era riferita ad imprecisate indagini di mercato.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso, in via principale, i germani P. con un motivo, in via incidentale la Provincia di Caserta con quattro motivi, ai quali i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso. Il Comune non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per la sua tardività è infondata: la sentenza è stata depositata nella cancelleria della Corte territoriale il 25.11.2010 ed il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica, nel rispetto del termine lungo in data 9.1.2012 (alla quale occorre fare riferimento, dato che, a seguito della sentenza della Corte Cost. 477 del 2002, deve ritenersi operante il principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il richiedente e per il destinatario). 2. L’eccezione di nullità della notifica del ricorso, per violazione dell’art. 330 c.p.c., u.c. è infondata alla stregua del principio affermato da Cass. SU n. 23299 del 2011, secondo cui: “l’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 3 comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine”. Senza dire, peraltro, che la supposta nullità sarebbe stata sanata per effetto della costituzione dell’intimata.

3. Col proposto ricorso, deducendo la violazione delle norme procedurali relative alla fase istruttoria ed al diritto di difesa, oltre che vizio di motivazione, gli eredi P. censurano l’utilizzo della consulenza del Dott. Ro.Ag.Lu., acquisita in un differente giudizio, piuttosto che quella svolta dal CTU Ing. G.R.. La Corte di Appello, affermano i ricorrenti, avrebbe dovuto o convocare a chiarimenti il consulente nominato ovvero disporre la rinnovazione della consulenza, ma non avvalersi di un elaborato peritale ignoto alle parti, con conseguente impossibilità di verificare se i terreni valutati in quello fossero effettivamente limitrofi ed avessero caratteristiche analoghe a quello perduto dalla loro dante causa, che, peraltro, doveva ritenersi edificabile.

4. Il motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza. 5. La censura avverso la ritenuta natura non edificatoria del suolo destinato – come si legge nell’impugnata sentenza – ad attrezzature scolastiche “zona omogenea F 4” è totalmente generica (oltre che non supportata dall’indicazione delle norme, in tesi, violate) e, peraltro, non tiene conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15616 del 2007; 12862 del 2010; n. 8231 del 2012; n. 14347 del 2012; n. 5247 del 2016), la destinazione di aree ad edilizia scolastica configura un tipico vincolo conformativo, che determina il carattere di non edificabilità delle relative aree in quanto riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.

6. Il profilo relativo all’ipotizzata violazione dell’obbligo della Corte di procedere al rinnovo della consulenza (o al richiamo a chiarimenti) è infondato, dovendo darsi seguito al principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto, neppure a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali di detto giudice, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. 7. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3175 del 2008; 5515 del 2016), il c.d. criterio sintetico-comparativo (utilizzato nella specie) è correttamente applicato anche quando si fondi su elementi ricavati da precedenti consulenze tecniche, atteso che il probabile valore di mercato del bene da stimare non va necessariamente desunto dai contratti di compravendita o da decisioni giudiziali, essendo invece necessario il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l’accertamento che essi riguardino immobili con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti. 8. A fronte delle affermazioni in tal senso svolte in seno alla decisione impugnata, che, con argomenti del tutto congrui, ha affermato la valutazione esser relativa ad un terreno limitrofo, il diverso assunto dei ricorrenti è del tutto generico, vizio che appare esiziale, tanto più ove raffrontato alle difese della parte controricorrente, che ha affermato che il terreno in comparazione era stato interessato dalla medesima procedura espropriativa. 8. La dedotta impossibilità di verificare i dati riportati da tale consulenza asseritamente ignoti alle parti, e la conseguente violazione del diritto di difesa, risulta smentita dal tenore della sentenza, che afferma (a fine del secondo cpv di pag. 17) la relazione esser stata acquisita in atti, ed è, nuovamente, smentita dall’Ente controricorrente che ha affermato di averla invocata -unitamente alla sentenza che la aveva recepita – già in seno all’atto d’appello. Resta da aggiungere che la sentenza n. 181 del 2011, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del criterio indennitario dei VAM non spiega efficacia nel presente giudizio, tenuto conto, da una parte, che il capo relativo alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima non è stato impugnato, mentre il risarcimento è stato calcolato in misura pari al valore venale.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale, che va ora esaminato, la Provincia deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione con cui aveva negato la sua legittimazione passiva, sia in ordine alla domanda risarcitoria, che relativamente a quella indennitaria, avendo il Comune col suo comportamento dilatorio, dato causa all’azione risarcitoria e fatto lievitare l’indennità dovuta. 10. Il motivo è infondato in ogni suo profilo. 11. Va premesso che sulla questione del passaggio di proprietà alla mano pubblica del bene per effetto dell’occupazione e della sua manipolazione sussiste il giudicato interno in quanto le Corti del merito hanno accolto la domanda risarcitoria per equivalente, ab initio proposta; considerazione che preclude che spieghi rilievo, nella specie, il diverso principio, affermato dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 735 del 2015, secondo cui tale istituto non costituisce titolo di acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione, ma un illecito permanente di diritto comune (che, secondo la menzionata giurisprudenza, cessa, comunque, con la proposizione della domanda risarcitoria per equivalente, implicante la rinunzia del proprietario al suo diritto). Deve, quindi, osservarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica – sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore ex art. 324, L. n. 2248 del 1848, All. F – riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all’illecito dalla stessa provocata, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti su tutti coloro agiscono per realizzare tale risultato: ad essi non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto suddetto, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo – proprio come la Provincia che lo ha utilizzato -, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio (Cass. sez. un. 24397/2007; 6769/2009; n. 5630 del 2012).

12. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, la legittimazione relativa all’obbligo del pagamento dell’indennità di occupazione temporanea (e laddove ritualmente emesso il relativo provvedimento anche quella di espropriazione) va riconosciuta in capo al soggetto a cui favore ed a beneficio del quale il provvedimento risulta adottato, anche quando gli atti legati alla stessa attuazione dell’occupazione (e quelli necessari a conseguire il provvedimento espropriativo) siano stati delegati, come nella specie, in nome e per conto del delegante, posto che, in tal caso, l’attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante. Nè può ravvisarsi la dedotta responsabilità riferita all’incremento dell’indennità dovuta, in quanto la stessa spetta, soltanto, per il periodo di occupazione legittima, non anche per il periodo successivo in cui la stessa si sia, eventualmente, protratta, atteso che, decorso il tempo autorizzato col provvedimento, in carenza del decreto di esproprio, essa prosegue come occupazione illecita (cfr. Cass. n. 15259 del 2014).

13. Il profilo della doglianza con cui si deduce il difetto di motivazione è inammissibile, perchè riferito a profili di diritto (individuazione del soggetto tenuto al risarcimento ed alla corresponsione dell’indennità) laddove il denunciato vizio, nel testo qui applicabile (antecedente le modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012), è, invero, utilmente predicabile in relazione alla ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio.

14. Il secondo motivo, col quale si deduce la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rivalutato l’ammontare dovuto per la perdita della proprietà è in parte infondato ed in parte inammissibile. In base alla ricostruzione dogmatica dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, qui applicato con statuizione ormai irrevocabile, il credito vantato dal proprietario trova la sua fonte in un fatto illecito (a carattere istantaneo) ed il risarcimento deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del suo verificarsi, con conseguente estinzione del diritto dominicale e acquisizione del bene a titolo originario in capo all’ente costruttore, esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione (Cass. n. 3189 del 2008). 15. Il profilo motivazionale è inammissibile per le medesime ragioni esposte al precedente 13.

16. Col terzo motivo, la ricorrente incidentale denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla domanda, proposta innanzi al giudice d’appello di restituzione delle somme indebitamente versate ai proprietari, in esecuzione della sentenza di primo grado. 17. Il motivo è fondato. La ricorrente incidentale ha esposto che, all’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 23.2.2010 – di cui ha trascritto, per autosufficienza, il processo verbale, senza che, in parte qua sussistano contestazioni ex adverso – ebbe a proporre siffatta domanda, evidenziando di aver versato, con due mandati di pagamento, somme determinate, in favore della controparte, che aveva agito in via esecutiva. Tale domanda è stata a torto ritenuta tardiva dai danneggiati, dovendosi, invece, ritenere che la stessa possa esser proposta dall’appellante, senza incorrere in decadenza, fino alla precisazione delle conclusioni, in quanto ipotizzando la necessità di un’autonoma domanda, in altro giudizio, si realizzerebbe un effetto inflattivo di moltiplicazione dei giudizi non rispondente al principio costituzionale della “durata ragionevole” del processo (cfr. Cass. n. 18611 del 2013). Del resto, la circostanza che le somme siano state versate nelle more del giudizio d’appello (mandati dei 4 e 5 settembre 2007, come si assume) esclude, anche sotto un profilo logico, che siffatta istanza potesse esser proposta nel corso del giudizio di primo grado o unitamente all’appello, istaurato con atto del 19.1.2004. 18. L’omissione è, dunque, sussistente ed all’esame della domanda provvederà il giudice del rinvio, sia per la necessità degli accertamenti di fatto, sia perchè tale domanda accessoria non costituisce l’eccezione al principio generale, posto dall’art. 389 c.p.c., secondo cui alla Cassazione compete, solo, il giudizio rescindente.

19. Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese e la questione dell’imposta di registrazione della sentenza, da porre a carico della parte soccombente, restano in conseguenza assorbiti. Il giudice del rinvio liquiderà, inoltre, le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, i motivi primo e secondo del ricorso incidentale accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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