Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/08/2020), n.17147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. VALUTITTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 533/2019 proposto da:

F.O., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Di Frenna, del

Foro di Reggio Emilia, domiciliato in Rima, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Bologna, Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, F.O., cittadino del Gambia, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto depositato il 12 novembre 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a quest’ultimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili, e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente, circa le circostanze dell’abbandono del suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso F.O. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, F.O. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non attendibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinato a lasciare il Paese di origine, consistenti nella falsa accusa di omosessualità formulata, nei suoi confronti, da un amico, e nel conseguente timore di essere arrestato e sottoposto ad una grave pena detentiva.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine, e neppure la protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, sebbene ricorressero evidenti ragioni di vulnerabilità del richiedente, il quale si sarebbe adeguatamente inserito nel tessuto sociale italiano.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente, anzitutto per la loro incongruenza con i dati desumibili da fonti internazionali, aggiornate, citate nel provvedimento, dalle quali di desume che gli unici arresti per omosessualità sono stati effettuati in Gambia solo nel mese di novembre 2014, “in contrasto con le dichiarazioni rese dal ricorrente che ha collocato il suo arresto e quello dell’amico nell’agosto 2014”, ed inoltre in considerazione della tardiva produzione di un mandato di cattura per omosessualità palesemente contraffatto, poichè mancante dello stesso capo di imputazione e contenente “numerosi e grossolani errori di inglese”.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una – peraltro del tutto generica – richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non attendibilità dello straniero – la concessione al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del decreto succitato, la Corte d’appello ha accertato – con ricorso a fonti internazionali citate nel provvedimento – che nella zona di origine dell’istante, in special modo in conseguenza della instaurazione del regime democratico introdotto dal nuovo presidente B.A., non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto interno o internazionale. Ebbene, a fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.3.4. Lamenta, infine, il ricorrente che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità. Anche questa censura è, peraltro, inammissibile.

Il giudice territoriale ha, invero, motivato il diniego di protezione umanitaria, in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, trattandosi di un soggetto giovane (23 anni) e non affetto da patologie di rilievo. Del resto l’accertata non attendibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione (ridotta, nella specie, alla frequentazione di un tirocinio formativo) raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

Nè l’istante – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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