Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4359/2016 proposto da:

SAEMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GUIDO

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LORENZO GUSELLA;

– ricorrente –

contro

MILCHPRODUKTENHANDEL OBERLAND EG – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

WOLFGANG BURCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Saema srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in data 12 gennaio 2016, dichiarativa del proprio fallimento, su ricorso del creditore Milchproduktenhandel Oberland Eg.

Il primo motivo (nullità della notifica del ricorso introduttivo non a mani del legale rappresentante) è manifestamente infondato: il ricorso è stato validamente notificato presso la sede della società.

Il secondo motivo (decorso del termine per la dichiarazione di fallimento con riguardo all’epoca risalente della cessazione dell’attività sociale) è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio secondo cui il termine di un anno entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi della L. Fall., art. 10, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività (Cass. n. 4409 e 8092 /2016).

Il terzo e quarto motivo (violazione di legge) sono inammissibili: il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (da ultimo Cass. n. 7252/2016).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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