Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 10/08/2011), n.17147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24873/2010 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSOMANDO Antonio, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 146/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA depositata il 29/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Antonio ROSSOMANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Do~t.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso, in via principale per

il rigetto del ricorso, in subordine per l’accoglimento del motivo

riguardante l’art. 3 bis.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 29 luglio 2010 il C.S.M. comminava la sanzione dell’ammonimento al Dott. T.L., sostituto procuratore presso il Tribunale di Asti, incolpato dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d) – svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 16, comma 1, e successive modificazioni, divieto per il magistrato di esercitare industrie o commerci – per aver assunto la carica ed esercitato le funzioni di amministratore della società r.l. Immobiliare Borgo Antico, di cui era socio unitamente al coniuge, ed il cui oggetto sociale era la locazione e gestione di beni immobili di loro proprietà, e per aver partecipato, nella qualità di rappresentante legale della società, ad una procedura di vendita senza incanto di un compendio immobiliare compreso nel fallimento della s.n.c. Facef aperto dal Tribunale di Cuneo aggiudicandosi immobili. Notizia certa acquisita il 30 settembre 2009. La decisione è fondata sulle seguenti ragioni: a) i fatti non sono contestati; b) la costituzione di una società di capitali e l’assunzione in essa della carica di amministratore configura esercizio di industria e commercio per espressa previsione dell’art. 2249 c.c., vietato dal precitato art. 16 Ord. Giudiziario; c) al magistrato non è impedito di gestire i propri interessi economici e patrimoniali assumendo la qualità di socio di una società di capitali, senza necessità di esser autorizzato dal C.S.M., purchè non svolga attività di amministrazione, pur dovendo valutare la compatibilità concreta dell’attività svolta con le condizioni di credibilità e prestigio e con l’immagine di indipendenza e correttezza richieste per l’espletamento della funzione giudiziaria e per l’appartenenza all’ordine giudiziario; d) a fronte dei vantaggi fiscali derivanti dall’intestazione dei propri beni ad una persona giuridica, il magistrato doveva porsi il problema della correttezza deontologica dell’assunzione della rappresentanza esterna della società; e) pur non essendo precluso al magistrato l’acquisto di un immobile all’asta, tuttavia egli se ne deve astenere ogniqualvolta vi sia un’ interferenza con le funzioni svolte, come nel caso in esame in cui la società che egli amministrava operava nel medesimo territorio ove egli esercitava le sue funzioni e le procedure di aggiudicazione si erano svolte presso gli uffici giudiziari dello stesso circondario.

Ricorre alle Sezioni Unite Civili T.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d), con riferimento al dettato del R.D. n. 12 del 1941, art. 16, nonchè D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis (art. 606 c.p.p., lett. b)”. Dalle memorie presentate dall’incolpato al Procuratore della Repubblica di Asti e alla Procura generale della Corte di Cassazione e dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio formale risulta che: 1) sua moglie, commercialista, gli aveva suggerito di costituire una società di capitali per gestire il patrimonio familiare conferendo un immobile di cui erano comproprietari ed in cui era allocato lo studio della moglie e l’abitazione di entrambi, sottoscrivendo le quote sociali al 50% ciascuno per ragioni fiscali;

2) egli, magistrato, si era limitato a sottoscrivere i relativi atti – costituzione della società, conferimenti, acquisto di altro immobile nel medesimo edificio – sede della società – in cui trasferire lo studio della moglie, locazione ad una società di fisioterapia dell’immobile già utilizzato dalla stessa come studio professionale, in conformità dell’oggetto sociale – organizzazione e puntuale amministrazione del patrimonio immobiliare della famiglia – gestendo le spese e le entrate dell’edificio come se gli immobili fossero rimasti nella proprietà di ciascuno, ma l’effettiva gestione, organizzazione e amministrazione della società erano svolte unicamente dalla moglie, soggetto più idoneo all’incombente attese le migliori competenze professionali, e tale dato reale era da ritenere prevalente su quello formale; 3) l’acquisto all’asta dell’immobile situato in (OMISSIS) per la villeggiatura della famiglia, era del tutto casuale e successivamente egli si era dimesso dalla carica, così allineando la realtà sostanziale a quella formale. Pertanto nessun addebito disciplinare per la mera assunzione formale della carica di amministratore gli era addebitabile poichè per configurare l’addebito è necessario che il magistrato eserciti attività economiche e commerciali, concluda un contratto di società con le altre parti sociali, conferisca beni o servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, mentre il mero dato formale della qualifica di socio non è significativo, occorrendo il ruolo effettivo, per cui singole operazioni commerciali, anche con finalità speculativa, non sono vietate in sè al magistrato, poichè per l’esercizio dell’attività imprenditoriale è necessaria l’abitualità, la sistematicità, la continuità ed anche in un rapporto di lavoro subordinato possono svolgersi singole operazioni commerciali; 4) infatti la ratio dell’illecito disciplinare è impedire una limitazione o alterazione del regolare esercizio dell’attività giurisdizionale, oppure la creazione di pericolose commistioni ed influssi sulle funzioni, ma se manca l’imprenditorialità nel senso suesposto, tali pericoli non sussistono; 5) l’asta si era svolta nel circondario di Cuneo, egli risiedeva nel circondario di Alba e svolgeva la sua funzione nel circondario di Asti e quindi non aveva potuto esercitare nessuna influenza sulla procedura esecutiva a cui aveva partecipato. Dunque illegittimamente era stata applicata la disposizione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b), ed inoltre lo stesso C.S.M. ha riconosciuto che la società non si era mai occupata di attività economico – imprenditoriale in senso stretto e che non vi era stata commistione tra i compiti istituzionali del Dott. T. e l’acquisto immobiliare all’asta e quindi mancano i dati fattuali dell’illecito disciplinare. Infine l’episodio in sè era di scarsa rilevanza e quindi non era configurabile l’illecito a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, non avendo inciso sulla fiducia e sulla considerazione di cui deve fregiarsi il magistrato e non avendo compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario.

Le censure sono infondate.

Il rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore unico di una società di capitali e questa va ascritto all’area del lavoro professionale autonomo e qualificato come assunzione di un ufficio privato all’interno di una società imprenditoriale, in quanto le società di capitali svolgono un’attività imprenditoriale – così qualificata ai sensi dell’art. 2082 cod. civ. – poichè esercitano “professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” perseguendo istituzionalmente fini di lucro.

Il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, comma 1, vieta di assumere impieghi od uffici pubblici o privati onde impedire non solo che l’esercizio professionale di qualsiasi attività, indipendentemente dalla natura delle prestazioni volta a volta rese, possa costituire per il magistrato, oltre che ragione di limitazione del suo impegno istituzionale, fattore di condizionamento ed inquinamento dello stesso (Cass. S.U. 27 giugno 2003 n. 10233), ma anche che l’immissione formale nelle funzioni dì amministratore di una società di capitali – forma legale obbligatoria per ogni società il cui oggetto sociale sia un’attività commerciale (art. 2249 cod. civ.) – che devono essere svolte assumendo obbligazioni patrimoniali con criterio di imprenditorialità (art. 2082 cod. civ.) stante l’aspettativa dei soci di utile economico (che può consistere anche in un risparmio fiscale) – che lo legittima all’assunzione e all’esercizio stabile della gestione della società e del patrimonio sociale della medesima e alla rappresentanza esterna dell’ente leda in sè il prestigio del magistrato. Dunque, la condotta che il precitato art. 16 vieta al magistrato è di assumere la veste di imprenditore o di amministratore sì che gli accordi interni sull’amministrazione di fatto da parte dell’altro socio, senza alcuna pubblicità esterna neppure di amministrazione congiunta, sono inidonei a salvaguardare il prestigio dell’Ordine Giudiziario, per la cui tutela ai magistrati non solo è vietato di esercitare “industrie o commerci, o qualsiasi libera professione”, ma anche di apparire che ne assumano l’esercizio, essendo necessario non soltanto che egli impronti la sua condotta alla massima obiettività ed al massimo disinteresse al fine di non creare un clima di sospetto atto a compromettere quella fiducia e quella credibilità di cui il magistrato e l’ordine giudiziario debbono godere, ma che salvaguardi anche l’immagine. Nella fattispecie il T., avendo acquistato nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale dell’ente sociale – carica che ha indotto correttamente la Sezione disciplinare ad escludere la rilevanza della dedotta occasionante dell’operazione economica – l’immobile all’asta, ha mostrato che a lui spettavano in assoluta autonomia i poteri di direzione, controllo e disciplina della persona giuridica (Cass. 2 settembre 1998 n. 8699, 21 maggio 2002 n. 7465, 17/11/2004 n. 21759), e si è conseguentemente assunto le relative obbligazioni patrimoniali e sociali.

E poichè, come emerge dalla narrativa, la società svolgeva la sua attività nel medesimo territorio ove il sostituto procuratore T. esercitava le sue funzioni e le procedure di aggiudicazione all’asta si erano svolte presso gli uffici giudiziari dello stesso circondario, nessun vizio logico o giuridico è ravvisabile nell’esclusione da parte della Sezione disciplinare della scarsa rilevanza dei fatti – del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis – in relazione alla compromissione dell’immagine del magistrato (D.Lgs. n. 109, art. 3, lett. h) e art. 4, lett. d)).

Concludendo il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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