Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17147 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 17147 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 14529-2012 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrenti nonchè contro

2013
1081

BASSI ANTONIO;
– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositatO il 13/12/2011;

Data pubblicazione: 10/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

7,

IN FATTO
Antonio Bassi adiva la Corte d’appello di Brescia per ottenere la condanna
del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi
dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione all’art., paragrafo 1

ratificata con legge n.848/55, per l’eccessiva durata di un processo instaurato
innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Milano, il 17.4.1975 e
definito con decisione della sezione d’appello della stessa Corte comunicata il
12.7.2007.
Resisteva il Ministero dell’economia e delle finanze che eccepiva in via
preliminare la prescrizione decennale della pretesa azionata.
Senza pronunciasi su detta eccezne, la Corte d’appello accoglieva la
domanda.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero dell’economia e delle
finanze, formulando un unico mezzo d’annullamento.
Antonio Bassi è rimasto intimato.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato

denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c. e
degli artt. 2, 3 e 4 legge n. 89/01, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
Si richiama, 2I riguardo, a Cass. n. 4524/10, la quale ha ritenuto che il
diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
3

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950,

profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della
Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dalla L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso
non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.

La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole di un processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una Ictura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa
indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della
4

2. – Il motivo è infondato.

prescrizione in -corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo.
A tale enunciazione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,
comma 3 c.p.c., non ravvisandosi, né essendo state dedotte dalla parte

nuova e diversa presa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ragioni per provocare una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA