Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17146 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2478/2016 proposto da:

CONSORZIO VALLERANO – CONSORZIO DI MIGLIORIA FONDIARIA – C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato

LUCA MORANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO HECTOR PORZIO;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15825/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione di R.C. al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese di manutenzione di opere di urbanizzazione in favore del Consorzio Vallerano; nel giudizio di appello introdotto dal R., il Consorzio ha eccepito l’inappellabilità della sentenza, in quanto pronunciata secondo equità; il Tribunale ha rigettato la predetta eccezione, rilevando che non si trattava di sentenza secondo equità, in quanto la somma ingiunta, di Euro 937,72, superava il limite di Euro 1100,00 di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, considerando le spese del procedimento monitorio (Euro 224,00) e “gli interessi scaduti dal 2008” (Euro 140,00); quindi, giudicando nel merito, ha accolto l’opposizione di R. e revocato il decreto ingiuntivo.

Il ricorso del Consorzio (per violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, art. 113 c.p.c., comma 2, artt. 10 e 14 c.p.c.), al quale ha resistito il R., è fondato.

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a Euro 1.100, ai fini della determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto opposto (Cass. n. 10626/2012); ne consegue che, eliminando l’importo delle spese (che erroneamente il tribunale ha sommato al capitale) e pur aggiungendo gli interessi (937,72+140,00), il limite di Euro 1100,00 non è superato.

Inoltre, ai fini della determinazione del valore della causa e del cumulo tra debito principale ed interessi, anche per gli effetti di cui all’art. 113, secondo comma, c.p.c. (pronuncia secondo equità), l’art. 10 c.p.c., comma 2, parla di “interessi scaduti”, ossia maturati prima dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che deve tenersi conto soltanto degli interessi già maturati prima di tale atto, non essendo computabili gli interessi maturati successivamente ad esso (Cass. n. 738/2002, n. 4850/2000; sez. un. n. 1441/1998); ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha sommato al capitale gli interessi (dal 2008, cioè) successivi all’atto introduttivo del giudizio.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito in appello dinanzi al tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata; condanna il controricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, e a quelle del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 1300,00, oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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