Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17146 del 10/08/2011
Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/08/2011), n.17146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17754/2009 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TUSCOLANA 1400, presso lo STUDIO REGGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato VIRGILIO DI Lonardo, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 2951/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 09/06/2009;
udito l’avvocato Ameriga PETRUCCI, per delega dell’avvocato Virgilio
Di Lonardo;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che è stata depositata e notificata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “1. Il cittadino (OMISSIS) L.A. ricorre avverso la decisione del Consiglio di Stato del 9 giugno 2009 con la quale è stato respinto l’appello nei confronti dell’ordinanza del T.a.r. della Basilicata del 23 aprile 2009 con la quale è stata respinta la sua domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale emesso dal Questore di Potenza il 2 gennaio 2009 lamentando l’omessa motivazione in ordine alle specifiche censure di merito formulate nei confronti del provvedimento impugnato e consistenti: 1) nella mancata traduzione del predetto provvedimento nella lingua madre (arabo); 2) nei riferimento a un precedente decreto di espulsione mai notificato;
3) nel riferimento alla commissione del reato di false dichiarazioni circa le proprie generalità che ancora dovrebbe essere accertato dal giudice competente.
2. Il complesso motivo di ricorso, rubricato come “violazione di legge e/o errores in procedendo” non si conclude con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis, introdotto con la L. n. 40 del 2006, art. 6, vigente alla data di presentazione del ricorso.
3. Sulla base di quanto rilevato il procedimento appare idoneo ad essere deciso in Camera di consiglio”.
che il ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il collegio condivide le valutazioni espresse nella relazione ex art. 380 bis. c.p.c., essendo rimasta del tutto isolata l’affermazione della sentenza n. 21291 del 2009, secondo la quale la mancanza dell’esplicita formulazione del quesito di diritto non determina l’inammissibilità della censura, allorchè l’articolazione del medesimo quesito sia desumibile, in via interpretativa, dal contenuto della proposta censura, a fronte di un costante orientamento contrario al quale deve essere data continuità e dovendo anche la censura di vizio di motivazione concludersi con la sintesi contenente l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni della dedotta insufficienza della motivazione;
che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna al pagamento delle spese del ricorrente.
P.Q.M.
la corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 2.700,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011