Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17146 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17146 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 9942-2012 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

MARCHETTI ELISA, MARCHETTI EDDA, MACHETTI ANTONIETTA,
elettivamente domiciliati
PASCOLETTI.25/29,

in ROMA,

VIA CESARE

presso lo studio dell’avvocato

GRAZIANO SALVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

Data pubblicazione: 10/07/2013

SALVIA ANTONIO;
– controricorrenti

avverso il decreto n. 12/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 30/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

IN FATTO
Con ricorso del 23.9.2010 Edda, Antonietta ed Elisa Marchetti, quali eredi
di Carmine Marchetti, adivano la Corte d’appello di Campobasso per ottenere
la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un

relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per
l’eccessiva durata di un giudizio introdotto nel 1971 innanzi alla sezione
giurisdizionale della Corte dei conti sezione speciale per le pensioni di
guerra, con sede in Roma, poi proseguito ai sensi dell’art. 1, comma 4 D.L. n.
453/93, convertito in legge n. 19/94, davanti alla sezione giurisdizionale per la
Regione Abruzzo, definito con sentenza depositata il 2.3.2010.
Resisteva il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare la
prescrizione decennale della pretesa azionata.
Respinta l’eccezione di prescrizione, la Corte d’appello di Campobasso
accoglieva la domanda condannando il predetto Ministero al pagamento, per il
titolo anzi detto, della somma di E 3.771,76.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, formulando un unico mezzo d’annullamento.
Edda, Antonietta ed Elisa Marchetti resistono con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugnazione l’Avvocatura generale dello Stato

deduce la violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 1173 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
3

equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in

Si richiama, sotto quest’ultimo aspetto, a Cass. n. 4524/10, la quale ha
ritenuto che il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non
patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4

ragionevole di cui all’art. 6, p.1, della Convenzione, ad una equa riparazione,
secondo quanto previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha natura
indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di
prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.
2. – Il motivo è infondato.
La questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata
irragionevole d un processo, ai sensi della legge n. 89/01, alla prescrizione
ordinaria ex art. 2946 c.c., è stata di recente risolta dalle S.U. di questa Corte
con sentenza n. 16783/12, nel senso che la previsione della sola decadenza
dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti
a causa dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge
24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine
di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il
procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell’ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato,
norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell’art.
2967 c.c. coerente con la rubrica dell’art. 2964 c.c., che postula la decorrenza
del termine di prescrizione solo allorché il compimento aeil’atto o il
riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della
decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la
4

agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine

prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la
difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo
alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri
previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa

prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo.
A tale enunciazione di diritto occorre uniformarsi, ai sensi dell’art. 374,
comma 3 c.p.c., non ravvisandosi, né essendo state dedotte dalla parte
ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ragioni per provocare una
nuova e diversa presa di posizione delle S.U. sulla medesima questione.
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
4. – L’esistenza del contrasto che ha provocato la rimessione della
questione anzi detta alle S.U., costituisce ragione eccezionale, ai sensi dell’art.
92, comma 2 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69/09,
per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

indennitaria e la Droliferazione di iniziative processuali che l’operatività della

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