Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17145 del 17/08/2016

Cassazione civile sez. I, 17/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 17/08/2016), n.17145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2984-2009 proposto da:

CENTRO FACTORING S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 38, presso l’avvocato ANTONIO CAPORALE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO MALESCI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

CABOSA S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

CA.BO.SA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso l’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VITO TAFFAREL, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CENTRO FACTORING S.P.A., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. NICASTRO, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

C. TOMASSY SRUBEK che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con separati atti di citazione, notificati rispettivamente il 4 ed il 6 marzo 1998, la CA.BO.SA s.r.l. (società incorporante la Panolio s.r.l.) e la Centro Factoring s.p.a. proponevano opposizione avverso l’ingiunzione in data 12 gennaio 1997, emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con la quale era stato intimato loro il pagamento della somma di L. 887.770.800, “per avere percepito indebitamente, mediante presentazione di documenti falsi, la restituzione all’esportazione erogata dal FEOGA, Sezione garanzia, nell’anno 1993”. L’opposizione delle predette società – previa riunione dei giudizi – veniva accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 4601/2004, depositata il 6 febbraio 2004.

2. Avverso la decisione di prime cure proponevano appello il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Dogane, che veniva accolto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n.25/2008, depositata il 7 gennaio 2008. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure – dopo avere ritenuto che sulle questioni ed eccezioni pregiudiziali proposte dalle opponenti si fosse formato il giudicato interno, per non avere le medesime proposto appello incidentale avverso la decisione di primo grado – affermava che la sentenza penale, passata in giudicato, con la quale l’amministratore della Panolio s.r.l., T.D., era stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dalle medesime imputazioni poste dalli amministrazione finanziaria a fondamento dell’ingiunzione opposta, non poteva spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p.. Sicchè, mancando, in sede penale, un concreto accertamento in ordine all’insussistenza del fatto ascritto al T., doveva ritenersi non precluso un diverso accertamento della vicenda processuale in sede civile, e le risultanze di tale accertamento – a parere della Corte di merito – inducevano ad escludere che le esportazioni, che avevano determinato il finanziamento del FEOGA, fossero da considerarsi inesistenti.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Centro Factoring s.p.a. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e della CA.BO.SA s.r.l. (incorporante la Panolio s.r.l.), sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. I resistenti hanno replicato con controricorso, contenente altresì, quello della CA.BO.SA s.r.l. in liquidazione, ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso principale, la centro Factoring s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, ad avviso della ricorrente, nel ritenere che la sentenza penale, passata in giudicato, con la quale l’amministratore dalla Panolio s.r.l., Domenico T., era stato assolto, perchè il fatto non sussiste, dalle medesime imputazioni poste dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’ingiunzione opposta, non potesse spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento, ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., sebbene tale sentenza contenesse uno specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto ascritto al T..

1.2. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

1.2.1. Anzitutto deve rilevarsi, infatti, la mancanza del momento di sintesi, che – nel caso in cui vengano denunciati con un unico motivo di ricorso, sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, deve essere formulato in aggiunta al quesito di diritto (Cass. S.U. 7770/2009; Cass. 12248/2013). L’istante si è limitata, per contro, a formulare, a conclusione del ricorso, il solo quesito di diritto concernente la violazione di legge denunciata.

1.2.2. La censura difetta, inoltre di autosufficienza. La ricorrente non ha, invero, nè trascritto, nè allegato al ricorso la decisione penale in questione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, onde consentire alla Corte di delibare, sulla base della sola censura proposta, la fondatezza della denunciata violazione delle norme processuali di cui agli artt. 652 e 654 c.p.c..

1.3. La censura va, pertanto, rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, la Centro Factoring s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343, 346 e 166 c.p.c., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto essersi formato il giudicato interno su tutte le questioni ed eccezioni pregiudiziali respinte dal Tribunale, non avendo l’odierna ricorrente proposto gravame incidentale avverso la pronuncia di primo grado. Il giudice di seconda istanza non avrebbe, peraltro, tenuto conto del fatto che, in realtà, la Centro Factoring s.p.a. vittoriosa nel giudizio di prime cure – non aveva inteso impugnare in via incidentale la decisione del Tribunale, ma solo riproporre alla Corte territoriale le questioni ed eccezioni non esaminate dal primo giudice, poichè rimaste assorbite da quelle accolte, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

2.2. Il motivo è inammissibile per non avere la ricorrente formulato, neppure con riferimento alla censura in esame, il momento di sintesi in aggiunta al quesito di diritto, pur avendo la medesima dedotto la sussistenza sia di una violazione di legge sia di un vizio di motivazione.

3. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale – proposto tempestivamente, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis – va rilevato che, con il primo, secondo e quarto motivo del ricorso incidentale, la CA.BO.SA. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello non abbia correttamente applicato il disposto delle norme suindicate, a tenore delle quali il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di assoluzione dell’imputato con formula piena, perchè il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, è vincolato al giudicato penale, qualora questo abbia ad oggetto gli stessi fatti posti in discussione nel giudizio civile. E ciò in tutte le ipotesi nelle quali, ai sensi degli artt. 652 e 75 c.p.p., l’azione del danneggiato – come nel caso di specie – sia stata esercitata nel processo civile, in pendenza del procedimento penale e prima che questo si concludesse (p. 2).

3.2. Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, l’istante – dopo avere integralmente trascritto, nella parte essenziale, la motivazione della sentenza penale di assoluzione del T. – nella sintesi finale dei due motivi di censura (secondo e quarto) dedicati al vizio in parola, si duole del fatto che le circostanze e gli elementi probatori vagliati dal giudice penale, fatti propri dalla ricorrente nei due gradi di merito del giudizio, non siano stati affatto presi in considerazione dalla Corte territoriale. Il giudice del gravame si sarebbe limitato, invero, ad affermare – in modo del tutto erroneo ed apodittico, a parere dell’esponente – che l’assoluzione del legale rappresentante della Panolio s.r.l. si era fondata esclusivamente su ragioni procedurali, relative all’inutilizzabilità, nel processo de quo, di documentazione proveniente dall’estero, poichè acquisita “al di fuori degli ordinari canali di rogatoria”, ed in quanto consistente in indagini effettuate da una istituzione comunitaria (l’UCLAF di Bruxelles) non in contraddittorio con l’imputato. L’esame dell’intera motivazione della decisione penale avrebbe dovuto indurre, per contro, il giudice di appello a ritenere che l’insussistenza del fatto ascritto al T. fosse stata affermata in sede penale sulla base di un concreto ed analitico accertamento dei fatti ascritti all’imputato.

3.3. Le doglianze suesposte sono fondate.

3.3.1. Va – per vero – osservato, in proposito, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato, non essendo sufficiente che l’assoluzione sia stata determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato, e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.c., comma 2. Entro i suindicati limiti, la sentenza penale definitiva esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, dovendosi, tuttavia, fare riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione della decisione (cfr. Cass. 5676/2010; 3376/2011; 20252/2014; 4764/2016).

3.3.2. Orbene, nel caso di specie, dall’esame degli atti si rileva che, in pendenza del processo penale a carico del T., e prima della sua definizione, veniva notificata l’ingiunzione di pagamento opposta. La sentenza penale, la cui efficacia di giudicato nel giudizio civile è stata esclusa dalla Corte di Appello, ha assolto l’imputato, dalle stesse imputazioni poste a fondamento dell’ingiunzione, perchè il fatto non sussiste. Dall’esame di tale decisione – questa volta trascritta dalla CA.BO.SA s.r.l. nel controricorso – si evince che il giudice penale non si è limitato, come affermato dalla Corte di Appello, alla valutazione processuale della inutilizzabilità delle prove documentali poste a fondamento dell’accusa, ma, sul presupposto dell’astratta utilizzabilità delle copie prodotte dal p.m.” – postulata come ammissibile, costituendo le copie pur sempre una prova atipica utilizzabile, ai sensi dell’art. 189 c.p.p. -, è pervenuto al convincimento che tali documenti non potevano rappresentare “una prova credibile ed idonea a sostenere la tesi dell’accusa”. E ciò per diversi ordini di ragioni: l’incertezza circa il modo in cui tali copie erano pervenute agli investigatori italiani; la pessima qualità delle fotocopie che non permetteva di escludere che le stesse non rappresentassero la copia di un documento, “bensì la copia di parti sovrapposte di diversi documenti”; le differenze tipografiche tra le fatture rivenienti dalla documentazione della Panolio e quelle recuperate dalle autorità polacche presso la contabilità delle imprese straniere importatrici, in ordine alle quali il c.t. di parte aveva indotto nel giudicante il ragionevole dubbio in ordine alla loro falsità. Di più, il giudice penale ha rilevato che le anche le deposizioni testimoniali in atti non avevano “fornito alcun elemento a carico del T., confermando, al contrario, la correttezza delle operazioni doganali di esportazione”.

3.3.3. E’, pertanto, agevole constatare – sulla base dell’esame della motivazione della suddetta pronuncia – che la sentenza penale ha escluso la sussistenza in fatto degli addebiti mossi al legale rappresentante della Panolio s.r.l., pervenendo ad un giudizio di assoluzione piena (non, quindi, con formula dubitativa) del medesimo dalle imputazioni ascrittegli, avendo escluso, in concreto, la sussistenza di tutti gli elementi integrativi della fattispecie penale ascritta all’imputato. E non può revocarsi in dubbio che la pregnanza, ai fini di desumerne l’esistenza dell’eventuale vincolo per il giudice civile, della motivazione della sentenza penale – sulla cui importanza, al di là delle statuizioni contenute nel dispositivo, non a caso questa Corte ha particolarmente insistito nelle pronunce succitate – in special modo laddove contenga elementi dai quali possa ricavarsi l’insussistenza del reato o l’estraneità dell’imputato allo stesso, sia determinata dall’obbligo per il giudicante di immediata declaratoria di siffatte cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Se ne deve inferire che la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha tenuto conto degli elementi e delle circostanze dalle quali il giudice penale aveva desunto l’insussistenza del reato a carico del T., essendosi limitata ad un sintetico rinvio alle risultanze del processo verbale di constatazione e ad un mero riferimento all’inattendibilità di uno soltanto dei testi escussi, è – sul punto in questione – palesemente erronea ed insufficientemente motivata.

3.4. I motivi in esame devono essere, di conseguenza, accolti.

4. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – la CA.BO.SA. s.r.l. contesta il valore probatorio ascritto dall’impugnata sentenza ai verbali della Guardia di Finanza ed alla menzionata indagine dell’UCLAF.

5. Con il quinto motivo dì ricorso, la CA.BO.SA. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 333, 343, 346 e 166 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Si duole l’istante del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto essersi formato il giudicato interno su tutte le questioni ed eccezioni pregiudiziali respinte dal Tribunale, non avendo la CA.BO.SA s.r.l. proposto gravame incidentale avverso la pronuncia di primo grado. Il giudice di seconda istanza non avrebbe, peraltro, tenuto conto del fatto che, in realtà, la predetta società – vittoriosa nel giudizio di prime cure – non aveva alcun obbligo di impugnare in via incidentale, non avendone interesse, la decisione del Tribunale che le aveva dato ragione nel merito, avendo voluto la medesima soltanto riproporre alla Corte territoriale le questioni ed eccezioni non esaminate dal primo giudice, poichè rimaste assorbite da quelle accolte, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

5.2. Il motivo è fondato.

5.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. 14086/2010; 24021/2010; 19828/2013; 16171/2015).

5.2.2. Nel caso concreto, la Corte di Appello, in contrasto con i principi suesposti ha, per contro, affermato che su tali questioni, riprodotte nel ricorso incidentale, si fosse formato il giudicato, per non avere l’odierna ricorrente proposto appello incidentale sul punto.

5.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.

6. L’accoglimento del primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, tenendo adeguatamente conto dì tutte le risultanze probatorie in atti e, segnatamente, della decisione penale emessa nella fattispecie in esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “la sentenza penale irrevocabile, che assolva l’imputato, non per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato, a norma dell’art. 530 c.p.c., comma 2, bensì per l’insistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, dovendosi, tuttavia, fare riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.c., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione della decisione, la cui pregnanza nella sentenza penale è determinata dall’obbligo per il giudicante di immediata declaratoria delle cause di non punibilità enunciate dal disposto dell’art. 129 c.p.c., comma 1, “; “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza dì primo grado, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”.

7. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2016

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