Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17145 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 08/07/2020, dep. 16/06/2021), n.17145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5003/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Torino, via Collegno n.

44, presso lo studio dell’avv. S. Alessio, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero Procuratore

Generale Corte Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da B.M.l cittadino senegalese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di temere il rientro in patria per il timore di subire ritorsioni dallo zio, fratello del padre, che pretendeva che lui e i suoi fratelli si associassero al gruppo dei ribelli di cui era capo e che, per non meglio specificate ragioni, aveva ucciso suo padre.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che le dichiarazioni erano caratterizzate da profili di contraddittorietà e di incoerenza su aspetti di sicuro rilievo della vicenda narrata e quindi il dichiarante non era attendibile. Non sussistono, quindi, ad avviso del tribunale, i motivi di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendosi prospettata la ricorrenza di un danno grave derivante da una condanna a morte ovvero dalla sottoposizione a trattamenti inumani. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto il Senegal è attualmente uno dei paesi della fascia subsahariana che rappresenta un esempio di democrazia nella regione. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludi:Tic) il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e dell’art. 16, direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dell’art. 15, lett. c), direttiva 2004/83/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato, avendo il tribunale rispettato i parametri di valutazione soggettiva del richiedente, alla luce del preciso approfondimento istruttorio (v. pp. 5 e 6 del decreto), sulla base del quale i primi giudici hanno effettuato una valutazione discrezionale ma non arbitraria delle fonti consultate.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento di fatto del tribunale attraverso una contrapposta lettura sia delle fonti informative che della vicenda personale.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine (avuto riguardo al Senegal considerato un paese democratico relativamente stabile) per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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