Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17145 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9443/2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (Ancona),

via Paolo Soprani n. 2B, presso lo studio dell’avv. Mario Novelli,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2643/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.C., proveniente dalla Costa d’Avorio, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2017, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Ancona. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 26 novembre 2018.

3.- Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale che “nel ricorso avanti al tribunale di Ancona, le ragioni dell’esodo sono totalmente diverse” da quelle esposte avanti alla Commissione territoriale”. Ne segue – argomenta il giudice – un'”insuperabile incongruenza”, che esclude ogni credibilità e impedisce alla Corte di indirizzare la propria attività di supporto istruttorio”.

In punto di protezione sussidiaria ha poi rilevato, con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c che “difettano i requisiti di questa protezione, in quanto le ragioni che avrebbero spinto il richiedente ad allontanarsi dal Paese di origine risultano totalmente inattendibili e incerte”.

Quanto alla protezione umanitaria, altresì, ha riscontrato che la condizione di insicurezza personale e sociale nel paese di provenienza del ricorrente non è ragione per sè sufficiente per il riconoscimento del relativo diritto.

4.- Avverso questo provvedimento S.C. ha presentato ricorso, adducendo quattro motivi di cassazione.

5.- Il Ministero ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 “per avere il giudice riferito al ricorrente dei “fatti narrati da altro richiedente”; (ii) col secondo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.”, per avere “omesso di fornire una qualsiasi visione della realtà socio – politico – religiosa della Costa d’Avorio”; (iii) col terzo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, per non avere effettuato un esame della situazione del Paese d’origine definibile come “sufficientemente adeguato”; (iv) col quarto motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, per non avere considerato che il ricorrente versa in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

7.- Con il primo motivo, il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità formulato dalla Corte territoriale: “evidentemente, la Commissione territoriale di Ancona ha utilizzato come provvedimento di diniego un precedente verbale riferito ad altro richiedente, dimenticandosi di cancellare detto episodio completamente estraneo alla vicenda del ricorrente”. “La Suprema Corte potrà benissimo accorgersi dell’errore effettuato dalla Commissione territoriale leggendo le dichiarazioni del ricorrente rese il giorno 28 novembre 2016, dichiarazioni sopra riportate”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non trascrive neppure i termini in cui nel giudizio del merito avrebbe evidenziato l’assunta disformità delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale rispetto a quelle che sono state verbalizzate. D’altro canto, il ricorso neppure riporta – come per contro allega – il testo delle dichiarazioni che il richiedente avrebbe reso in sede di Commissione, limitandosi a riferire un narrato sostanzialmente corrispondente a quello che la Corte di Appello riporta esse essere stato esposto avanti al Tribunale.

9.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono suscettibili di esame unitario, affrontando entrambi il tema della protezione sussidiaria. Lamenta in proposito il ricorrente che la Corte ha errato, avendo omesso ogni indagine sull’attuale situazione della Costa d’Avorio in ragione dell’assunta non credibilità del racconto fornito dal richiedente.

10.- Il secondo e il terzo motivo sono fondati.

Secondo gli ormai consolidati risultati raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte, “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2009, art. 14, lett. c. ” permane comunque il dovere di cooperazione istruttoria del giudice (cfr., Cass., 2 maggio 2020, n. 8819; Cass., 7 febbraio 2020, n. 2954; Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283). In effetti, tale fattispecie non fa riferimento a una situazione specificamente inerente alla persona del richiedente, secondo quanto accade invece nelle ipotesi considerate nelle lett. a) e b dell’art. 14. Concerne per contro una situazione diffusa, che viene a connotare una data situazione spazio-temporale, così come per l’appunto avviene nei casi di conflitto armato e di violenza generalizzata. La sussistenza di una simile situazione prescinde completamente, dunque, dalla credibilità o non credibilità del racconto del richiedente.

Come ha perspicuamente rilevato la citata pronuncia di Cass., n. 8819/2020 già sul piano logico l’accertamento della eventuale sussistenza, in fattispecie concreta, dei presupposti prescritti dall’art. 14 lett. c. “deve precedere e non seguire qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente”.

Ha dunque errato la Corte territoriale a porre a base della propria valutazione in punto di protezione sussidiaria per conflitto armato o violenza generalizzata la rilevazione di non credibilità del racconto svolto dal richiedente.

11.- L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento del terzo, che riguarda il tema della protezione umanitaria.

12.- Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo.

Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia correlativamente rinviata alla Corte di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Cote di Appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA