Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17145 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2335/2016 proposto da:

IMPRESA STRUTTURE S.R.L IN (OMISSIS), in persona rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,

12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE BENTIVEGNA;

– ricorrente –

COMUNE DI PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA IMPINNA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2050/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 20693 del 2013, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva accolto la domanda di Imprese Strutture srl (capogruppo e mandataria di un’ATI) contro il Comune di Palermo. Questa Corte ha osservato che l’attrice si era limitata ad affermare di avere agito quale rappresentante esclusiva, sostanziale e processuale, delle imprese partecipanti all’ATI aggiudicataria dell’appalto, senza però accertare se essa avesse agito esclusivamente in proprio o anche in rappresentanza delle imprese mandanti; inoltre, secondo la Cassazione, “nell’ipotesi in cui l’Impresa avesse agito in proprio, occorrerebbe ancora stabilire se sia titolare dei crediti per cui è causa, in quanto discendenti dalle prestazioni che essa ha reso nell’ambito dell’appalto”.

2.- Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte palermitana, con sentenza in data 22 dicembre 2014, ha ritenuto che l’attrice avesse agito esclusivamente in proprio e, quindi, non fosse legittimata a far valere le pretese relative all’ATI; ed ha ritenuto che nulla le spettasse a titolo individuale sia perchè aveva azionato in giudizio soltanto le pretese derivanti dall’appalto nella loro interezza, sia perchè non vi erano elementi per distinguere le prestazioni rese dalla Imprese Strutture da quelle rese dalle mandanti.

3.- Avverso questa sentenza Imprese Strutture, in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito il Comune di Palermo che ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo del ricorso principale di Imprese Strutture è manifestamente infondato nella parte in cui, da un lato, vorrebbe desumere la propria legittimazione ad agire, quale capogruppo mandataria dell’ATI, dal mero promovimento di un’azione contrattuale nei confronti dell’ente committente, che è quanto la Cassazione ha escluso con la menzionata sentenza n. 20693 del 2013; dall’altro, vorrebbe mettere in discussione l’apprezzamento degli elementi di fatto – svolto dal giudice di merito – come inidonei a dimostrare la spendita del nome delle mandanti da parte di Imprese Strutture; il motivo è inammissibile laddove denuncia genericamente un vizio di omessa e contraddittorietà della sentenza impugnata non più contemplato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (SU n. 8053/2014).

2.- Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove denuncia violazione del principio enunciato dalla Cassazione, avendo il giudice di rinvio accertato, come richiestogli, se la Imprese Strutture avesse agito esclusivamente in proprio o anche in rappresentanza, concludendo nel primo senso; il motivo è inammissibile nella parte in cui non contesta in modo specifico l’affermata impossibilità di distinguere la quota di lavori riferibili alla società attrice e di individuare i relativi crediti, limitandosi a una generico richiamo di produzioni documentali, senza evidenziare in che modo esse siano idonee a sorreggere la censura, in tal modo sottraendosi il ricorso alla propria funzione che è quella di criticare la decisione impugnata.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Palermo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere condannato la controparte alla restituzione di sole Lire 266.077.463 (Euro 137.417,54) ricevute per effetto della riformata sentenza di primo grado, anzichè di somme ulteriori (pari a complessivi Euro 117.958,67).

Il motivo è fondato, avendo la sentenza impugnata omesso di spiegare le ragioni per le quali la Corte di merito non ha accertato in concreto l’importo, in gran parte non contestato, effettivamente versato dal Comune (che lo ha indicato in Lire 494.477.298) a seguito della sentenza del Tribunale, da restituire ad esso.

4.- Il secondo motivo del medesimo ricorso, svolto in via condizionata, è assorbito.

5.- In conclusione, il ricorso principale è rigettato; il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Palermo è accolto e il secondo motivo è assorbito; in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Doppio contributo a carico del ricorrente principale, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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