Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17145 del 10/08/2011

Cassazione civile sez. un., 10/08/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 10/08/2011), n.17145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13081/2009 proposto da:

SILA S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso

lo studio dell’avvocato SANINO Mario, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LIBERTO LOSA, FIORELLA LOSA, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

STIE S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66,

presso lo studio dell’avvocato CELOTTO Alfonso, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORETTI

ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, per delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROVINCIA DI MILANO, CAL – CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI, B.

G.;

– intimati –

avverso la decisione n. 817/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/02/2009;

udito l’avvocato Alfonso CELOTTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/10 dal Cons.Dott. GIUSEPPE SALME’.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata e notificata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: “Rilevato in fatto che la SILA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione dei Consiglio di Stato del 13 febbraio 2009 con la quale, in riforma della sentenza del t.a.r. per la Lombardia n. 1415 del 2008 che ha declinato la giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di Stie s.p.a. (anche quale capogruppo e mandataria dell’a.ti. con Atinom s.p.a.) diretta a ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto del servizio pubblico di trasporto locale al Consorzio Autoservizi Lombardi, del quale faceva parte la SILA (già Sita Pavia s.r.l.), a seguito dell’annullamento d’ufficio in autotutela, in pendenza della procedura concorsuale, da parte dell’INPS di una serie di DURC negativi relativi alla predetta società;

che la decisione impugnata ha giustificato la dichiarazione della giurisdizione esclusiva dell’a.g.a. con il rilievo che il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ben può accertare l’esistenza di un requisito di partecipazione alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico soggetto allà disciplina comunitaria, conoscendo incidentalmente anche della validità della attestazione di altra p.a. che accerti o neghi l’esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione alla gara stessa;

che la STIE e l’INPS resistono con controricorso e l’INPS ha anche proposto ricorso incidentale; Ritenuto in diritto che, con sentenza n. 14608/2010, resa in fattispecie analoga, queste sezioni unite, confermando quanto già deciso con ordinanza n. 25818/2007, ha affermato che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 6, in ordine a tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica nei quali sia prevista la produzione della certificazione Inps attestante la regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto che costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa in materia di appalti pubblici ai fini dell’ammissione alla gara (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 12, comma 1, lett. d), e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, art. 22, comma 1, lett. c) con la conseguenza che la contestazione della giurisdizione del Consiglio di Stato, nell’ambito dell’accertamento al medesimo demandato circa la legittimità dello svolgimento della gara e della aggiudicazione, in ordine alla regolarità contributiva di una delle imprese partecipanti, ed alla natura ed efficacia di detto documento, si risolve nella denuncia di violazione di un limite interno alla giurisdizione attributiva della legge al giudice amministrativo, in quanto tale non riconducibile all’ambito del sindacato delle S.U. sulle decisioni del Consiglio di Stato;

che pertanto sussistono i presupposti per la trattazione del procedimento in Camera di consiglio;

rimette la presente relazione al Presidente per quanto di competenza”.

che la STIE s.p.a. ha presentato memoria che condivide le valutazioni espresse con la relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono essere riuniti; che il collegio condivide le valutazioni espresse con la relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

che, pertanto il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili;

che la SILA, soccombente nei confronti della STIE deve essere condannata al pagamento delle spese che possono essere compensate tra SILA e INPS, attesa la reciproca soccombenza, mentre nulla deve pronunciarsi sulle spese tra INPS e STIE non avendo quest’ultima svolto attività difensiva nei confronti del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna la SILA al pagamento delle spese in favore di STIE con Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa le spese tra la SILA e l’INPS. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011

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